L‘indagine consiste nell’analizzare la giurisprudenza intervenuta sui due principali obblighi di prestazione e protezione che sorgono in capo al vettore dal momento della stipulazione del contratto di trasporto marittimo di passeggeri: la responsabilità per inadempimento e per inesatto adempimento dell’obbligazione principale di trasferimento dei passeggeri e la responsabilità per inadempimento dell’obbligazione di proteggere i passeggeri e salvaguardarli dai pericoli che possono incombere durante il trasporto marittimo. In materia la giurisprudenza italiana ha, contrariamente a quanto previsto dal dato normativo vigente, operato una distinzione tra eventi dannosi a causa del trasporto ed eventi dannosi in occasione del trasporto. Ne consegue una diversa valutazione dell’onere probatorio a carico del vettore marittimo a secondo del modo di verificazione dell’evento dannoso in corso di navigazione. La rassegna si completa con l’analisi della questione dei bagagli dei passeggeri e del trasporto dell’autoveicolo al seguito del passeggero. Sotto tale ultimo profilo, in assenza di una specifica disposizione normativa, la giurisprudenza italiana ritiene applicabile al trasporto dell’autovettura al seguito del passeggero la normativa in materia di trasporto di merci e non quella relativa ai bagagli consegnati.
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Titolo: | Rassegna di giurisprudenza in tema di trasporto marittimo di persone |
Autori interni: | |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Rivista: | |
Abstract: | L‘indagine consiste nell’analizzare la giurisprudenza intervenuta sui due principali obblighi di prestazione e protezione che sorgono in capo al vettore dal momento della stipulazione del contratto di trasporto marittimo di passeggeri: la responsabilità per inadempimento e per inesatto adempimento dell’obbligazione principale di trasferimento dei passeggeri e la responsabilità per inadempimento dell’obbligazione di proteggere i passeggeri e salvaguardarli dai pericoli che possono incombere durante il trasporto marittimo. In materia la giurisprudenza italiana ha, contrariamente a quanto previsto dal dato normativo vigente, operato una distinzione tra eventi dannosi a causa del trasporto ed eventi dannosi in occasione del trasporto. Ne consegue una diversa valutazione dell’onere probatorio a carico del vettore marittimo a secondo del modo di verificazione dell’evento dannoso in corso di navigazione. La rassegna si completa con l’analisi della questione dei bagagli dei passeggeri e del trasporto dell’autoveicolo al seguito del passeggero. Sotto tale ultimo profilo, in assenza di una specifica disposizione normativa, la giurisprudenza italiana ritiene applicabile al trasporto dell’autovettura al seguito del passeggero la normativa in materia di trasporto di merci e non quella relativa ai bagagli consegnati. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11393/97400 |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |