In materia di trasporto aereo internazionale l’unica normativa di riferimento in caso di responsabilità del vettore è l’art. 17 Convenzione di Montreal del 1999 ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano. Per quanto riguarda le diverse tipologie di danni che possono colpire il passeggero durante le fasi del trasporto aereo la giurisprudenza italiana si è trovata per la prima volta con la sentenza in oggetto ad affrontare la risarcibilità del danno da sindrome da classe economica (Economy Class Syndrome). In sostanza, si tratta del pregiudizio sofferto dal passeggero che per molte ore resta seduto in posizione scomoda ed in spazi ristretti a bordo dell’aeromobile durante voli di lunga percorrenza. Le conseguenze di tale sindrome possono consistere in una trombosi venosa profonda che può provocare anche il decesso del passeggero. L’esame è volto a verificare se in tali casi possa sussistere la responsabilità del vettore attraverso le interpretazioni della nozione di accident, in cui possono assumere rilevanza le condotte omissive del vettore e dei suoi ausiliari di bordo, e la individuazione del nesso eziologico tra l’accadimento e l’evento dannoso rappresentato dalla morte del passeggero. Allo stato, in assenza di uniformi pratiche informative basate su rigide regole, la questione si presenta delicata, dovendosi procedere ad esaminare caso per caso riguardo ai fattori soggettivi ed ambientali presenti nel trasporto aereo.

Il risarcimento del danno da sindrome da classe economica

POLLASTRELLI, Stefano
2010-01-01

Abstract

In materia di trasporto aereo internazionale l’unica normativa di riferimento in caso di responsabilità del vettore è l’art. 17 Convenzione di Montreal del 1999 ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano. Per quanto riguarda le diverse tipologie di danni che possono colpire il passeggero durante le fasi del trasporto aereo la giurisprudenza italiana si è trovata per la prima volta con la sentenza in oggetto ad affrontare la risarcibilità del danno da sindrome da classe economica (Economy Class Syndrome). In sostanza, si tratta del pregiudizio sofferto dal passeggero che per molte ore resta seduto in posizione scomoda ed in spazi ristretti a bordo dell’aeromobile durante voli di lunga percorrenza. Le conseguenze di tale sindrome possono consistere in una trombosi venosa profonda che può provocare anche il decesso del passeggero. L’esame è volto a verificare se in tali casi possa sussistere la responsabilità del vettore attraverso le interpretazioni della nozione di accident, in cui possono assumere rilevanza le condotte omissive del vettore e dei suoi ausiliari di bordo, e la individuazione del nesso eziologico tra l’accadimento e l’evento dannoso rappresentato dalla morte del passeggero. Allo stato, in assenza di uniformi pratiche informative basate su rigide regole, la questione si presenta delicata, dovendosi procedere ad esaminare caso per caso riguardo ai fattori soggettivi ed ambientali presenti nel trasporto aereo.
2010
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