I patrimoni e i finanziamenti destinati costituiscono una relativa novità per il nostro ordinamento, innovazione che viene presa in considerazione anche nell’ambito della novella della legge fallimentare recata dal d. lgs. n. 5/2006. Non si potrebbe, però, valutare correttamente il «quid novi» rappresentato dalla riforma in punto di patrimoni di destinazione e procedure concorsuali se, con un sforzo esegetico anche appena abbozzato, non si producesse un tentativo di coordinamento tra nuova legge fallimentare, codice civile e disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Un altro aspetto d’interesse risiede nella possibilità di verificare – confrontando fra loro le disposizioni su insolvenza e patrimoni destinati con quelle sui finanziamenti destinati e fallimento – se le due figure recate dall’art. 2447/bis, cod. civ. (in quanto espressive di una ratio legis sostanzialmente unitaria) trovano una disciplina fondamentalmente completa, per effetto degli spazi vuoti riempiti con l’applicazione analogica delle norme. Inoltre, si appura se la regolazione prevista apparentemente solo a proposito della procedura fallimentare trova spazi d’applicazione (e in che modo e misura) anche nel concordato preventivo e nelle ristrutturazioni della debitoria di cui all’art. 182/bis, legge fallim. Infine, si considera anche una specifica applicazione della liquidazione concorsuale dei patrimoni e finanziamenti destinati in sede di concordato fallimentare. Resta fuori dalla presente indagine la problematica relativa all’incidenza – sui patrimoni e finanziamenti destinati – delle procedure per la soluzione di crisi d’imprese soggette ad ordinamenti settoriali (come quelli relativi al credito, alla finanza e alle assicurazioni private). Infatti, anche a prescindere dalle considerazioni proposte in altra sede per giustificare l’esclusione dall’applicazione del nuovo istituto alle società che gestiscono quel genere d’impresa, si deve necessariamente ritenere che – qualora un ordinamento settoriale intendesse procedere ad applicare l’innovazione costituta dai patrimoni destinati anche ai soggetti di quella specifica disciplina (in quanto società per azioni) – non solo la regolazione dei profili concorsuali non potrebbe esprimere principi sostanzialmente divergenti rispetto alla generale normativa fallimentare, ma è poi da reputare che l’eventuale successivo assoggettamento di quelle società ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa dovrebbe forse seguire regole sostanzialmente corrispondenti a quelle dettate per la procedura fallimentare. Viceversa, per quanto attiene all’art. 72/ter, legge fallim. (che si riferisce ai finanziamenti destinati), pare che la disposizione debba necessariamente trovare applicazione anche all’interno di almeno alcuni settori. Infatti, è evidente che l’erogazione di finanziamenti destinati possa costituire di per se´ un impiego delle disponibilità raccolte, ammesso sia per l’impresa bancaria che per l’impresa d’investimento (mentre possono permanere alcuni dubbi per l’impresa di assicurazione). Al contrario, pare da escludere – salvo un diverso pronunciamento del CICR, ai sensi dell’art. 11, Tub (18) – che il finanziamento destinato possa eventualmente costituire un utile strumento per la raccolta del risparmio disponibile per l’impresa bancaria. A chiusura della disamina risulta che la disciplina dell’istituto dei patrimoni e finanziamenti destinati è valutata come sostanzialmente completa. Diviene cosı` conoscibile – per un finanziatore o un investitore potenziale – la sorte delle proprie ragioni di credito o del proprio investimento in caso di crisi o di insolvenza della società che ha costituito il patrimonio destinato, sia che questo risulti incapiente, sia che invece da esso possa derivare un residuo attivo di liquidazione.

Patrimoni destinati e procedure concorsuali (a seguito della riforma che ha interessato il diritto fallimentare)

NIUTTA, Andrea Luigi
2008-01-01

Abstract

I patrimoni e i finanziamenti destinati costituiscono una relativa novità per il nostro ordinamento, innovazione che viene presa in considerazione anche nell’ambito della novella della legge fallimentare recata dal d. lgs. n. 5/2006. Non si potrebbe, però, valutare correttamente il «quid novi» rappresentato dalla riforma in punto di patrimoni di destinazione e procedure concorsuali se, con un sforzo esegetico anche appena abbozzato, non si producesse un tentativo di coordinamento tra nuova legge fallimentare, codice civile e disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Un altro aspetto d’interesse risiede nella possibilità di verificare – confrontando fra loro le disposizioni su insolvenza e patrimoni destinati con quelle sui finanziamenti destinati e fallimento – se le due figure recate dall’art. 2447/bis, cod. civ. (in quanto espressive di una ratio legis sostanzialmente unitaria) trovano una disciplina fondamentalmente completa, per effetto degli spazi vuoti riempiti con l’applicazione analogica delle norme. Inoltre, si appura se la regolazione prevista apparentemente solo a proposito della procedura fallimentare trova spazi d’applicazione (e in che modo e misura) anche nel concordato preventivo e nelle ristrutturazioni della debitoria di cui all’art. 182/bis, legge fallim. Infine, si considera anche una specifica applicazione della liquidazione concorsuale dei patrimoni e finanziamenti destinati in sede di concordato fallimentare. Resta fuori dalla presente indagine la problematica relativa all’incidenza – sui patrimoni e finanziamenti destinati – delle procedure per la soluzione di crisi d’imprese soggette ad ordinamenti settoriali (come quelli relativi al credito, alla finanza e alle assicurazioni private). Infatti, anche a prescindere dalle considerazioni proposte in altra sede per giustificare l’esclusione dall’applicazione del nuovo istituto alle società che gestiscono quel genere d’impresa, si deve necessariamente ritenere che – qualora un ordinamento settoriale intendesse procedere ad applicare l’innovazione costituta dai patrimoni destinati anche ai soggetti di quella specifica disciplina (in quanto società per azioni) – non solo la regolazione dei profili concorsuali non potrebbe esprimere principi sostanzialmente divergenti rispetto alla generale normativa fallimentare, ma è poi da reputare che l’eventuale successivo assoggettamento di quelle società ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa dovrebbe forse seguire regole sostanzialmente corrispondenti a quelle dettate per la procedura fallimentare. Viceversa, per quanto attiene all’art. 72/ter, legge fallim. (che si riferisce ai finanziamenti destinati), pare che la disposizione debba necessariamente trovare applicazione anche all’interno di almeno alcuni settori. Infatti, è evidente che l’erogazione di finanziamenti destinati possa costituire di per se´ un impiego delle disponibilità raccolte, ammesso sia per l’impresa bancaria che per l’impresa d’investimento (mentre possono permanere alcuni dubbi per l’impresa di assicurazione). Al contrario, pare da escludere – salvo un diverso pronunciamento del CICR, ai sensi dell’art. 11, Tub (18) – che il finanziamento destinato possa eventualmente costituire un utile strumento per la raccolta del risparmio disponibile per l’impresa bancaria. A chiusura della disamina risulta che la disciplina dell’istituto dei patrimoni e finanziamenti destinati è valutata come sostanzialmente completa. Diviene cosı` conoscibile – per un finanziatore o un investitore potenziale – la sorte delle proprie ragioni di credito o del proprio investimento in caso di crisi o di insolvenza della società che ha costituito il patrimonio destinato, sia che questo risulti incapiente, sia che invece da esso possa derivare un residuo attivo di liquidazione.
2008
Nazionale
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