La prospettiva da cui un giurista può considerare il tema relativo ad “amministrazione e controllo nelle piccole e medie imprese” – presuppone che si abbia ben chiaro il diverso peso che riveste il binomio in ciascuno dei tipi sociali previsti nella riforma del diritto societario e disponibili alle PMI. Lo studio muove da considerazioni generali circa l’impianto della riforma, volta ad offrire un ampio ventaglio di soluzioni organizzative alle imprese e, in particolare, alle PMI che di esse costituiscono il numero più cospicuo in Italia. Esso verifica come nel passaggio da un tipo sociale ad un altro (oppure, da un modello organizzativo ad uno diverso) il ruolo e, conseguentemente, il profilo della possibile responsabilità del titolare di funzioni di controllo sembra non modificarsi. D’altro canto, l’analisi consta che è preferibile, di fatto, adottare una più rigorosa distinzione dei ruoli – e quindi delle responsabilità – tra le varie “figure” organizzative proprie di ogni modello di governance rispetto al recente passato, anche perché è ora indubitabile l’affermazione per cui – nel diritto societario riformato – ciascuno risponde solo per fatto proprio.

Modelli di governance (amministrazione e controllo nelle piccole e medie imprese italiane)

NIUTTA, Andrea Luigi
2009-01-01

Abstract

La prospettiva da cui un giurista può considerare il tema relativo ad “amministrazione e controllo nelle piccole e medie imprese” – presuppone che si abbia ben chiaro il diverso peso che riveste il binomio in ciascuno dei tipi sociali previsti nella riforma del diritto societario e disponibili alle PMI. Lo studio muove da considerazioni generali circa l’impianto della riforma, volta ad offrire un ampio ventaglio di soluzioni organizzative alle imprese e, in particolare, alle PMI che di esse costituiscono il numero più cospicuo in Italia. Esso verifica come nel passaggio da un tipo sociale ad un altro (oppure, da un modello organizzativo ad uno diverso) il ruolo e, conseguentemente, il profilo della possibile responsabilità del titolare di funzioni di controllo sembra non modificarsi. D’altro canto, l’analisi consta che è preferibile, di fatto, adottare una più rigorosa distinzione dei ruoli – e quindi delle responsabilità – tra le varie “figure” organizzative proprie di ogni modello di governance rispetto al recente passato, anche perché è ora indubitabile l’affermazione per cui – nel diritto societario riformato – ciascuno risponde solo per fatto proprio.
2009
Nazionale
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