L’istituto dell’urto di navi è tra i più antichi e tradizionali del diritto marittimo. L’attuale ordinamento speciale regola la materia dell’urto di navi come fonte autonoma di obbligazioni generatrice di responsabilità extracontrattuale. L’analisi si concentra sulla individuazione delle fonti normative in vigore di origine internazionale, comunitaria e nazionale. Inoltre, l’aspetto principale è rappresentato dalla nozione di urto di navi che, in mancanza di una definizione legale, costituisce la necessaria premessa per la configurazione dell’intero istituto nell’ambito della complessa fenomenologia dei sinistri marittimi. Difatti, non tutti i cosiddetti sinistri marittimi sono regolati dalle norme dettate per l’urto di navi. Di primaria importanza sono poi i criteri di responsabilità che debbono essere analizzati all’interno delle tre fattispecie di urto previste dal codice della navigazione (urto fortuito o per causa dubbia; urto per colpa comune; urto per colpa unilaterale) e quelli sulla risarcibilità dei danni al fine di individuare i soggetti tenuti al risarcimento e quelli legittimati ad essere risarciti. Assumono rilevanza anche gli aspetti dell’urto misto e i casi di urto nella navigazione da diporto. Lo studio si completa con l’esame dell’istituto del soccorso in caso di urto e con la previsione della prescrizione dell’azione di risarcimento che non appare di immediata percezione per la complessità della questione. I termini prescrizionali si diversificano all’interno dell’ampia categoria dei sinistri marittimi, dando luogo a problemi in ordine alla determinazione del termine di prescrizione.
L'urto di navi
POLLASTRELLI, Stefano
2010-01-01
Abstract
L’istituto dell’urto di navi è tra i più antichi e tradizionali del diritto marittimo. L’attuale ordinamento speciale regola la materia dell’urto di navi come fonte autonoma di obbligazioni generatrice di responsabilità extracontrattuale. L’analisi si concentra sulla individuazione delle fonti normative in vigore di origine internazionale, comunitaria e nazionale. Inoltre, l’aspetto principale è rappresentato dalla nozione di urto di navi che, in mancanza di una definizione legale, costituisce la necessaria premessa per la configurazione dell’intero istituto nell’ambito della complessa fenomenologia dei sinistri marittimi. Difatti, non tutti i cosiddetti sinistri marittimi sono regolati dalle norme dettate per l’urto di navi. Di primaria importanza sono poi i criteri di responsabilità che debbono essere analizzati all’interno delle tre fattispecie di urto previste dal codice della navigazione (urto fortuito o per causa dubbia; urto per colpa comune; urto per colpa unilaterale) e quelli sulla risarcibilità dei danni al fine di individuare i soggetti tenuti al risarcimento e quelli legittimati ad essere risarciti. Assumono rilevanza anche gli aspetti dell’urto misto e i casi di urto nella navigazione da diporto. Lo studio si completa con l’esame dell’istituto del soccorso in caso di urto e con la previsione della prescrizione dell’azione di risarcimento che non appare di immediata percezione per la complessità della questione. I termini prescrizionali si diversificano all’interno dell’ampia categoria dei sinistri marittimi, dando luogo a problemi in ordine alla determinazione del termine di prescrizione.File | Dimensione | Formato | |
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