Il contratto di rimessaggio è una forma negoziale atipica che si sostanzia nell’assunzione dell’obbligazione da parte di un soggetto di ricevere dall’altro soggetto un bene mobile (specialmente imbarcazioni da diporto, ma anche roulottes ed autovetture) con l’obbligo di custodirlo in apposito locale o area durante il periodo concordato e di restituirlo nello stato in cui è stato riconsegnato. Tale fattispecie contrattuale è stata oggetto di poca attenzione dalla dottrina e si registrano sporadici interventi giurisprudenziali. Tale contratto, frutto dell’autonomia contrattuale delle parti che ha modellato di continuo i tipi contrattuali e sfruttato la loro elasticità, è emerso nel settore del diritto della navigazione, dei trasporti e del turismo. Questione delicata che si presenta è la sua qualificazione giuridica. La giurisprudenza ritiene che nel settore della nautica da diporto tale contratto abbia natura di contratto misto di deposito e di appalto. In altre circostanze, la sua qualificazione appare essere quella del contratto di deposito. In ultimo, non si deve confondere il contratto di rimessaggio dal contratto di ormeggio, nonostante quest’ultimo possa anche consistere nell’assunzione dell’obbligo di custodia del natante. La presenza di alcune prestazioni possono mutare veste giuridica al contratto di rimessaggio. La questione è quindi risolvibile allo stato interpretativo.
Il contratto di rimessaggio
POLLASTRELLI, Stefano
2004-01-01
Abstract
Il contratto di rimessaggio è una forma negoziale atipica che si sostanzia nell’assunzione dell’obbligazione da parte di un soggetto di ricevere dall’altro soggetto un bene mobile (specialmente imbarcazioni da diporto, ma anche roulottes ed autovetture) con l’obbligo di custodirlo in apposito locale o area durante il periodo concordato e di restituirlo nello stato in cui è stato riconsegnato. Tale fattispecie contrattuale è stata oggetto di poca attenzione dalla dottrina e si registrano sporadici interventi giurisprudenziali. Tale contratto, frutto dell’autonomia contrattuale delle parti che ha modellato di continuo i tipi contrattuali e sfruttato la loro elasticità, è emerso nel settore del diritto della navigazione, dei trasporti e del turismo. Questione delicata che si presenta è la sua qualificazione giuridica. La giurisprudenza ritiene che nel settore della nautica da diporto tale contratto abbia natura di contratto misto di deposito e di appalto. In altre circostanze, la sua qualificazione appare essere quella del contratto di deposito. In ultimo, non si deve confondere il contratto di rimessaggio dal contratto di ormeggio, nonostante quest’ultimo possa anche consistere nell’assunzione dell’obbligo di custodia del natante. La presenza di alcune prestazioni possono mutare veste giuridica al contratto di rimessaggio. La questione è quindi risolvibile allo stato interpretativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.