Si tratta del commento all’art. 94 del codice del consumo in materia di responsabilità per danni alla persona di cui al Capo II dal titolo “Servizi Turistici”. La disposizione in esame riproduce invero la norma dell’art. 15 contenuta nel d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sulla vendita di pacchetti turistici. Ad una puntuale analisi legislativa si osserva che i riferimenti ai limiti risarcitori previsti nelle Convenzioni elencate nel primo comma del presente articolo relativamente al trasporto aereo e ferroviario non sono più efficaci, rimanendo operativo il solo rinvio ai limiti risarcitori previsti dalla Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio turistico. Il secondo comma prevede che il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni. Il termine può essere ridotto a dodici o diciotto mesi se l’inadempimento riguarda prestazioni di trasporto che formano oggetto del pacchetto turistico ex art. 2951 cod. civ. Il terzo comma pone un limite all’autonomia negoziale delle parti sancendo la nullità di accordi che derogano ai limiti risarcitori previsti dalle normative di cui al primo comma. La fondatezza delle critiche hanno trovato conforto nel successivo d. lgs. n. 151/2006 che ha difatti sostituito l’art. 94 cod. cons. nella prima parte relativa ai rinvii a limiti non più operativi.
Commento all'art. 94 codice del consumo
POLLASTRELLI, Stefano
2005-01-01
Abstract
Si tratta del commento all’art. 94 del codice del consumo in materia di responsabilità per danni alla persona di cui al Capo II dal titolo “Servizi Turistici”. La disposizione in esame riproduce invero la norma dell’art. 15 contenuta nel d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sulla vendita di pacchetti turistici. Ad una puntuale analisi legislativa si osserva che i riferimenti ai limiti risarcitori previsti nelle Convenzioni elencate nel primo comma del presente articolo relativamente al trasporto aereo e ferroviario non sono più efficaci, rimanendo operativo il solo rinvio ai limiti risarcitori previsti dalla Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio turistico. Il secondo comma prevede che il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni. Il termine può essere ridotto a dodici o diciotto mesi se l’inadempimento riguarda prestazioni di trasporto che formano oggetto del pacchetto turistico ex art. 2951 cod. civ. Il terzo comma pone un limite all’autonomia negoziale delle parti sancendo la nullità di accordi che derogano ai limiti risarcitori previsti dalle normative di cui al primo comma. La fondatezza delle critiche hanno trovato conforto nel successivo d. lgs. n. 151/2006 che ha difatti sostituito l’art. 94 cod. cons. nella prima parte relativa ai rinvii a limiti non più operativi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.