La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto importanti novità in materia di controllo individuale del socio non amministratore nelle società a responsabilità limitata e ha reso questo tipo societario più vicino, rispetto al passato, alle società di persone. L’art. 2476, co. 2, c.c., infatti, attribuisce al socio non amministratore il diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Il contributo si occupa del tema analizzandone le numerose problematiche connesse e confrontando la disciplina vigente con il sistema precedente la riforma e con quella degli altri tipi societari, in particolare per cogliere la significatività della disciplina nei confronti delle società di persone, esaminando sia le pronunce giurisprudenziali sul tema che i contributi dottrinali.: a) rispetto al passato, ossia al previgente art. 2489 c.c.: la norma era dedicata in modo specifico al controllo individuale del socio, mentre la disciplina attuale è collegata, nell’art. 2476, alla responsabilità degli amministratori; il socio poteva intervenire nei casi in cui il collegio sindacale non era presente, mentre oggi il diritto è riconosciuto anche se viene nominato l’organo di controllo; il socio può oggi esercitare il diritto di controllo sulla gestione e l’azione di responsabilità contro gli amministratori individualmente, qualunque sia la partecipazione posseduta, mentre in passato la revisione annuale della gestione poteva essere richiesta dai soci titolari di un terzo del capitale sociale, e per l’azione contro gli amministratori vi era un rinvio alle norme della s.p.a.; ciascun socio aveva «diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali», mentre la formula attuale aggiunge «i documenti relativi all’amministrazione», ampliando l’ambito del controllo a tutta la documentazione sulla gestione e prevedendo il coinvolgimento di professionisti di fiducia del socio; b) riguardo alla società per azioni, la disciplina di quest’ultima non prevede l’attribuzione ai soci del diritto di controllo sull’operato degli amministratori, affidato all’organo di controllo per il controllo sull’amministrazione, e al revisore contabile o alla società di revisione per il controllo contabile (salva la possibilità, ex art. 2409-bis, ult. co., c.c., di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile nel sistema tradizionale). Anche se nella s.p.a. manca il controllo individuale del socio, esistono altre forme di tutela come il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., oppure la vigilanza delle Autorità pubbliche di settore. La differenza rispetto alla disciplina della s.r.l. è, quindi, cresciuta rispetto al passato; c) nel confronto con la disciplina delle società di persone, è evidente che le modifiche apportate dalla riforma in tema di s.r.l. sono state ispirate dalla regolamentazione in materia di società semplice (art. 2261 c.c.), applicabile anche alla società in nome collettivo. La maggiore affinità dell’attuale norma sui controlli del socio di s.r.l. con l’art. 2261 c.c., è palese in particolare per quanto attiene l’ampiezza dell’oggetto. Nella s.s. e nella s.n.c. i soci che non partecipano all’amministrazione sono titolari del diritto di informazione sullo svolgimento dell’attività sociale e di consultare i documenti relativi all’amministrazione, incluse tutte le scritture contabili della società (in ciò non riscontrandosi differenze rispetto alla s.r.l.) e di un diritto al rendiconto degli affari sociali. Esistono, perciò, significative analogie con la società semplice e le similitudini tra le due discipline rappresentano un segnale di maggiore personalizzazione della s.r.l. Lo scritto contiene l'intervento al Seminario su "La nuova s.r.l. tra società di persone e s.p.a.", tenuto nell'Università di Macerata il 19 maggio 2004.
I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata
RICCI, MIRIA
2006-01-01
Abstract
La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto importanti novità in materia di controllo individuale del socio non amministratore nelle società a responsabilità limitata e ha reso questo tipo societario più vicino, rispetto al passato, alle società di persone. L’art. 2476, co. 2, c.c., infatti, attribuisce al socio non amministratore il diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Il contributo si occupa del tema analizzandone le numerose problematiche connesse e confrontando la disciplina vigente con il sistema precedente la riforma e con quella degli altri tipi societari, in particolare per cogliere la significatività della disciplina nei confronti delle società di persone, esaminando sia le pronunce giurisprudenziali sul tema che i contributi dottrinali.: a) rispetto al passato, ossia al previgente art. 2489 c.c.: la norma era dedicata in modo specifico al controllo individuale del socio, mentre la disciplina attuale è collegata, nell’art. 2476, alla responsabilità degli amministratori; il socio poteva intervenire nei casi in cui il collegio sindacale non era presente, mentre oggi il diritto è riconosciuto anche se viene nominato l’organo di controllo; il socio può oggi esercitare il diritto di controllo sulla gestione e l’azione di responsabilità contro gli amministratori individualmente, qualunque sia la partecipazione posseduta, mentre in passato la revisione annuale della gestione poteva essere richiesta dai soci titolari di un terzo del capitale sociale, e per l’azione contro gli amministratori vi era un rinvio alle norme della s.p.a.; ciascun socio aveva «diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali», mentre la formula attuale aggiunge «i documenti relativi all’amministrazione», ampliando l’ambito del controllo a tutta la documentazione sulla gestione e prevedendo il coinvolgimento di professionisti di fiducia del socio; b) riguardo alla società per azioni, la disciplina di quest’ultima non prevede l’attribuzione ai soci del diritto di controllo sull’operato degli amministratori, affidato all’organo di controllo per il controllo sull’amministrazione, e al revisore contabile o alla società di revisione per il controllo contabile (salva la possibilità, ex art. 2409-bis, ult. co., c.c., di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile nel sistema tradizionale). Anche se nella s.p.a. manca il controllo individuale del socio, esistono altre forme di tutela come il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., oppure la vigilanza delle Autorità pubbliche di settore. La differenza rispetto alla disciplina della s.r.l. è, quindi, cresciuta rispetto al passato; c) nel confronto con la disciplina delle società di persone, è evidente che le modifiche apportate dalla riforma in tema di s.r.l. sono state ispirate dalla regolamentazione in materia di società semplice (art. 2261 c.c.), applicabile anche alla società in nome collettivo. La maggiore affinità dell’attuale norma sui controlli del socio di s.r.l. con l’art. 2261 c.c., è palese in particolare per quanto attiene l’ampiezza dell’oggetto. Nella s.s. e nella s.n.c. i soci che non partecipano all’amministrazione sono titolari del diritto di informazione sullo svolgimento dell’attività sociale e di consultare i documenti relativi all’amministrazione, incluse tutte le scritture contabili della società (in ciò non riscontrandosi differenze rispetto alla s.r.l.) e di un diritto al rendiconto degli affari sociali. Esistono, perciò, significative analogie con la società semplice e le similitudini tra le due discipline rappresentano un segnale di maggiore personalizzazione della s.r.l. Lo scritto contiene l'intervento al Seminario su "La nuova s.r.l. tra società di persone e s.p.a.", tenuto nell'Università di Macerata il 19 maggio 2004.File | Dimensione | Formato | |
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