Legal Aspects of the Conclusion of the Next Generation EU Program The program, established by the Member States and the European institutions to address the economic consequences of the COVID-19 pandemic, is drawing to a close: the milestones set out in the funding programs that the Member States agreed upon with the European Commission must be completed by August 31, 2026. Beyond its economic impact, the program has nonetheless had determined some long-term consequences for the institutional framework of the Treaty. These can be summarized, first and foremost, in the creation of a method of governance characterized by strict conditionality and continuous contact between individual Member States and the European Commission; second, in a clearly extensive interpretation of the legal bases; and finally, in the abandonment – albeit only partial – of the strictly neoliberal logic that characterized the funds disbursed in the past by European institutions. Another question is whether the program could be proposed again in the future. Indeed, several obstacles within the Treaty prevent the use of debt as a regular financing tool for European policies. These can be found in Articles 311, 310, 123 and 125 TFEU. In this context, recourse to debt can therefore occur only under specific, time-limited circumstances that are already provided for in the Multiannual Financial Framework in effect at the time the debt securities are issued.

Aspetti giuridici della conclusione del programma NGEU Il programma, creato dagli Stati membri e dalle istituzioni europee, per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 è giunto al termine: entro il 31 agosto 2026 devono essere infatti completate le milestones previste dai programmi di finanziamento che gli Stati membri hanno concordato con la Commissione europea. Al di là dell’impatto economico, il programma ha comunque prodotto delle conseguenze di lungo periodo sull’assetto istituzionale del Trattato. Queste si compendiano, innanzitutto, nella creazione di un metodo di governo, caratterizzato da una rigorosa condizionalità e da contatti continui tra il singolo Stato membro e la Commissione europea; in secondo luogo, in una lettura chiaramente estensiva delle basi giuridiche; da ultimo nell’abbandono, seppure solo in via parziale, della logica strettamente neoliberista che caratterizzava i fondi erogati in passato dalle istituzioni europee. Altra questione è se il programma sia nuovamente proponibile in futuro. Invero, diversi ostacoli si ravvisano nel Trattato al ricorso al debito quale strumento di finanziamento ordinario delle politiche europee. Questi sono ravvisabili negli articoli 311, 310, 123 e 125 TFUE. In questo contesto, un ricorso all’indebitamento può pertanto avvenire solo in presenza di circostanze specifiche, temporalmente limitate, che siano già contemplate dal Quadro finanziario pluriennale vigente nel momento nel quale vengono emessi i titoli di debito.

Aspetti giuridici della conclusione del programma NGEU

Gianluca Contaldi
2026-01-01

Abstract

Legal Aspects of the Conclusion of the Next Generation EU Program The program, established by the Member States and the European institutions to address the economic consequences of the COVID-19 pandemic, is drawing to a close: the milestones set out in the funding programs that the Member States agreed upon with the European Commission must be completed by August 31, 2026. Beyond its economic impact, the program has nonetheless had determined some long-term consequences for the institutional framework of the Treaty. These can be summarized, first and foremost, in the creation of a method of governance characterized by strict conditionality and continuous contact between individual Member States and the European Commission; second, in a clearly extensive interpretation of the legal bases; and finally, in the abandonment – albeit only partial – of the strictly neoliberal logic that characterized the funds disbursed in the past by European institutions. Another question is whether the program could be proposed again in the future. Indeed, several obstacles within the Treaty prevent the use of debt as a regular financing tool for European policies. These can be found in Articles 311, 310, 123 and 125 TFEU. In this context, recourse to debt can therefore occur only under specific, time-limited circumstances that are already provided for in the Multiannual Financial Framework in effect at the time the debt securities are issued.
2026
Cacucci Editore
Aspetti giuridici della conclusione del programma NGEU Il programma, creato dagli Stati membri e dalle istituzioni europee, per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 è giunto al termine: entro il 31 agosto 2026 devono essere infatti completate le milestones previste dai programmi di finanziamento che gli Stati membri hanno concordato con la Commissione europea. Al di là dell’impatto economico, il programma ha comunque prodotto delle conseguenze di lungo periodo sull’assetto istituzionale del Trattato. Queste si compendiano, innanzitutto, nella creazione di un metodo di governo, caratterizzato da una rigorosa condizionalità e da contatti continui tra il singolo Stato membro e la Commissione europea; in secondo luogo, in una lettura chiaramente estensiva delle basi giuridiche; da ultimo nell’abbandono, seppure solo in via parziale, della logica strettamente neoliberista che caratterizzava i fondi erogati in passato dalle istituzioni europee. Altra questione è se il programma sia nuovamente proponibile in futuro. Invero, diversi ostacoli si ravvisano nel Trattato al ricorso al debito quale strumento di finanziamento ordinario delle politiche europee. Questi sono ravvisabili negli articoli 311, 310, 123 e 125 TFUE. In questo contesto, un ricorso all’indebitamento può pertanto avvenire solo in presenza di circostanze specifiche, temporalmente limitate, che siano già contemplate dal Quadro finanziario pluriennale vigente nel momento nel quale vengono emessi i titoli di debito.
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