Il tema della stipulazione a favore di terzi è sempre apparso uno dei profili di maggiore distanza tra le tradizioni di common law e civil law in materia contrattuale. La regola della privity of contract, secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, non consentiva al diritto inglese di riconoscere validità al contratto a favore di terzi che invece, nei paesi c.d. di civil law, è generalmente riconosciuto. Solo nel 1999 il legislatore inglese ha introdotto nell’ordinamento una disciplina del contratto a favore di terzi similare a quella conosciuta nei sistemi dell’Europa continentale, attraverso l’emanazione del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. Il saggio, traendo spunto dalla riforma legislativa, ripercorre le principali tappe evolutive della regola della privity of contract, dalla genesi del writ of assumpsit alla autorevole affermazione della regola nel caso Tweddle v. Atkinson del 1861, dimostrando che nei secoli precedenti alla sentenza Tweddle la common law non conosceva un principio di relatività contrattuale. L’Autrice si pone successivamente sulle tracce dell’origine continentale della regola della relatività contrattuale, per concludere che anche nella tradizione di civil law la genesi dell’istituto del contratto a favore di terzi è piuttosto recente. Sia nei sistemi continentali sia oltre Manica, la tutela del terzo beneficiario del contratto si è realizzata attraverso un graduale ampliamento della tutela dell’affidamento del promissario nell’adempimento della promessa, effettuata dal promittente. L’estensione dell’ambito di applicazione del contratto a favore di terzi si è verificata parallelamente ad una progressiva moralizzazione del diritto e alla conseguente accresciuta esigenza di garantire un qualsiasi interesse del promissario, anche solo morale o affettivo, all’adempimento della promessa. La common law e la civil law hanno condiviso questo percorso fino al XIX secolo. Analizzata in questo contesto, la privity of contract si presenta come un’interruzione, nell’evoluzione giuridica dell’istituto, della durata di poco più di un secolo, verificatasi contestualmente all’abbandono, anche sul Continente, delle teorie sviluppate durante lo ius commune. L’autrice conclude basandosi sui risultati dell’indagine storico-comparativa effettuata, per trarne considerazioni nella prospettiva del diritto privato europeo in formazione.

Il contratto a favore di terzi nella comparazione Common Law – Civil Law: dallo Ius Commune al Diritto Privato Europeo

VAGNI, LAURA
2005-01-01

Abstract

Il tema della stipulazione a favore di terzi è sempre apparso uno dei profili di maggiore distanza tra le tradizioni di common law e civil law in materia contrattuale. La regola della privity of contract, secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, non consentiva al diritto inglese di riconoscere validità al contratto a favore di terzi che invece, nei paesi c.d. di civil law, è generalmente riconosciuto. Solo nel 1999 il legislatore inglese ha introdotto nell’ordinamento una disciplina del contratto a favore di terzi similare a quella conosciuta nei sistemi dell’Europa continentale, attraverso l’emanazione del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. Il saggio, traendo spunto dalla riforma legislativa, ripercorre le principali tappe evolutive della regola della privity of contract, dalla genesi del writ of assumpsit alla autorevole affermazione della regola nel caso Tweddle v. Atkinson del 1861, dimostrando che nei secoli precedenti alla sentenza Tweddle la common law non conosceva un principio di relatività contrattuale. L’Autrice si pone successivamente sulle tracce dell’origine continentale della regola della relatività contrattuale, per concludere che anche nella tradizione di civil law la genesi dell’istituto del contratto a favore di terzi è piuttosto recente. Sia nei sistemi continentali sia oltre Manica, la tutela del terzo beneficiario del contratto si è realizzata attraverso un graduale ampliamento della tutela dell’affidamento del promissario nell’adempimento della promessa, effettuata dal promittente. L’estensione dell’ambito di applicazione del contratto a favore di terzi si è verificata parallelamente ad una progressiva moralizzazione del diritto e alla conseguente accresciuta esigenza di garantire un qualsiasi interesse del promissario, anche solo morale o affettivo, all’adempimento della promessa. La common law e la civil law hanno condiviso questo percorso fino al XIX secolo. Analizzata in questo contesto, la privity of contract si presenta come un’interruzione, nell’evoluzione giuridica dell’istituto, della durata di poco più di un secolo, verificatasi contestualmente all’abbandono, anche sul Continente, delle teorie sviluppate durante lo ius commune. L’autrice conclude basandosi sui risultati dell’indagine storico-comparativa effettuata, per trarne considerazioni nella prospettiva del diritto privato europeo in formazione.
2005
Internazionale
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