Dopo una breve ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha interessato nel tempo l'istituto della prelazione a vantaggio del promotore (e oggi anche del proponente), il saggio intende concentrarsi innanzitutto sull'esame dell’art. 193, commi 9 e 12, del d.lgs. n. 36/2023 – come riscritti dal decreto correttivo del 2024 – e sui dubbi di compatibilità con il diritto UE avanzati al riguardo dalla Commissione europea, per poi passare ad analizzare la sentenza della Corte di giustizia nella causa Urban Vision C-810/24 e – di qui, conclusivamente – a riflettere sulle conseguenze che dalla stessa possono verosimilmente derivare per la disciplina e per l'impiego del project financing nel nostro Paese.
Le incerte sorti del project financing dopo la bocciatura del diritto di prelazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea
Feliziani C.
In corso di stampa
Abstract
Dopo una breve ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha interessato nel tempo l'istituto della prelazione a vantaggio del promotore (e oggi anche del proponente), il saggio intende concentrarsi innanzitutto sull'esame dell’art. 193, commi 9 e 12, del d.lgs. n. 36/2023 – come riscritti dal decreto correttivo del 2024 – e sui dubbi di compatibilità con il diritto UE avanzati al riguardo dalla Commissione europea, per poi passare ad analizzare la sentenza della Corte di giustizia nella causa Urban Vision C-810/24 e – di qui, conclusivamente – a riflettere sulle conseguenze che dalla stessa possono verosimilmente derivare per la disciplina e per l'impiego del project financing nel nostro Paese.| File | Dimensione | Formato | |
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