Il lavoro mira ad analizzare il ruolo dell’informazione nei confronti del rischio alimentare, la cui gestione nell’ambito della sicurezza alimentare riveste un ruolo di primo piano. Il lavoro è sostanzialmente articolato in tre parti. Nella prima parte si è proceduto alla analisi dei meccanismi previsti dal reg. 178/2002 per la circolazione delle informazioni sui rischi avendo riguardo agli obblighi informativi che gravano sugli operatori, sugli Stati membri e sulle loro autorità nazionali per la sicurezza alimentare ed infine sulla Commissione e sull’Aesa. L’indagine ha approfondito, in particolar modo, gli obblighi a carico degli operatori. Nella seconda parte del lavoro, l’analisi si è occupata della responsabilità civile dei soggetti coinvolti nelle procedure di informazione dei rischi. In quest’ambito, particolare attenzione è stata dedicata alla ipotesi della violazione di un obbligo informativo previsto dall’art. 19 del reg. 178/2002, cioè dell’obbligo di fornire informazioni quando il prodotto è stato immesso nel mercato. Per queste ipotesi non opera la responsabilità per danno da prodotto difettoso, poiché questa trova il proprio limite «nella messa in circolazione del prodotto», il dovere in questione, come sopra precisato, opera in un momento successivo. La problematica in particolare risulta evidente per quei rischi che si scoprono successivamente alla messa in circolazione del prodotto inizialmente sicuro, per i quali opera l’esimente del «rischio da sviluppo» e negli altri casi in cui non trova applicazione il dpr. 224/88, come ad esempio nel caso in cui vi sia stata la consapevolezza del danneggiato del difetto e del pericolo che ne derivava. Muovendo dalle considerazioni svolte dalla dottrina con riferimento alla sicurezza generale dei prodotti, si è cercato di verificare la possibilità di configurare nella violazione dell’articolo 19 un autonomo illecito civile. Infine, ultimo momento di riflessione sulla responsabilità civile muove dal tipo di prospettiva di tutela adottata dal regolamento 178 in ordine alla gestione del rischio. E’ indubbia la scelta per una tutela di tipo preventivo che, nell’ottica del perseguimento di un elevato livello di tutela della salute, è certamente la strategia migliore. Ci si è dunque domandato se fosse possibile porre in essere una tutela preventiva-precauzionale, una tutela cioè da esperirsi prima del verificarsi della lesione alla salute. Poiché la problematica affrontata supera l’aspetto individuale del consumo degli alimenti e richiama l’attenzione sulla componente collettiva del rischio alimentare, si è posta l’attenzione sull'ipotesi di danno collettivo, non solo dal punto di vista della configurabilità di una specifica soluzione riscarcitoria, ma anche dal punto di vista della possibilità di una tutela preventiva. Inoltre, l’esigenza di mettere in pratica un’efficace tutela non solo preventiva ma anche precauzionale (vista l’importanza da attribuirsi a tale aspetto nell’ambito della sicurezza alimentare) ha indotto ad indagare un ulteriore profilo che riguarda la possibilità di anticipare la tutela del consumatore dalla salute alla sicurezza di questi. Tale anticipazione consentirebbe di trasferire situazioni incerte dal piano dei rischi potenziali per la salute al piano dei rischi concreti per la sicurezza, prerequisito per la fruibilità di importanti beni come quelli della vita e dell’integrità fisica, con ciò superando anche gli ostacoli all’applicazione di una tutela preventiva.

Informazione e rischio alimentare

LATTANZI, PAMELA
2005-01-01

Abstract

Il lavoro mira ad analizzare il ruolo dell’informazione nei confronti del rischio alimentare, la cui gestione nell’ambito della sicurezza alimentare riveste un ruolo di primo piano. Il lavoro è sostanzialmente articolato in tre parti. Nella prima parte si è proceduto alla analisi dei meccanismi previsti dal reg. 178/2002 per la circolazione delle informazioni sui rischi avendo riguardo agli obblighi informativi che gravano sugli operatori, sugli Stati membri e sulle loro autorità nazionali per la sicurezza alimentare ed infine sulla Commissione e sull’Aesa. L’indagine ha approfondito, in particolar modo, gli obblighi a carico degli operatori. Nella seconda parte del lavoro, l’analisi si è occupata della responsabilità civile dei soggetti coinvolti nelle procedure di informazione dei rischi. In quest’ambito, particolare attenzione è stata dedicata alla ipotesi della violazione di un obbligo informativo previsto dall’art. 19 del reg. 178/2002, cioè dell’obbligo di fornire informazioni quando il prodotto è stato immesso nel mercato. Per queste ipotesi non opera la responsabilità per danno da prodotto difettoso, poiché questa trova il proprio limite «nella messa in circolazione del prodotto», il dovere in questione, come sopra precisato, opera in un momento successivo. La problematica in particolare risulta evidente per quei rischi che si scoprono successivamente alla messa in circolazione del prodotto inizialmente sicuro, per i quali opera l’esimente del «rischio da sviluppo» e negli altri casi in cui non trova applicazione il dpr. 224/88, come ad esempio nel caso in cui vi sia stata la consapevolezza del danneggiato del difetto e del pericolo che ne derivava. Muovendo dalle considerazioni svolte dalla dottrina con riferimento alla sicurezza generale dei prodotti, si è cercato di verificare la possibilità di configurare nella violazione dell’articolo 19 un autonomo illecito civile. Infine, ultimo momento di riflessione sulla responsabilità civile muove dal tipo di prospettiva di tutela adottata dal regolamento 178 in ordine alla gestione del rischio. E’ indubbia la scelta per una tutela di tipo preventivo che, nell’ottica del perseguimento di un elevato livello di tutela della salute, è certamente la strategia migliore. Ci si è dunque domandato se fosse possibile porre in essere una tutela preventiva-precauzionale, una tutela cioè da esperirsi prima del verificarsi della lesione alla salute. Poiché la problematica affrontata supera l’aspetto individuale del consumo degli alimenti e richiama l’attenzione sulla componente collettiva del rischio alimentare, si è posta l’attenzione sull'ipotesi di danno collettivo, non solo dal punto di vista della configurabilità di una specifica soluzione riscarcitoria, ma anche dal punto di vista della possibilità di una tutela preventiva. Inoltre, l’esigenza di mettere in pratica un’efficace tutela non solo preventiva ma anche precauzionale (vista l’importanza da attribuirsi a tale aspetto nell’ambito della sicurezza alimentare) ha indotto ad indagare un ulteriore profilo che riguarda la possibilità di anticipare la tutela del consumatore dalla salute alla sicurezza di questi. Tale anticipazione consentirebbe di trasferire situazioni incerte dal piano dei rischi potenziali per la salute al piano dei rischi concreti per la sicurezza, prerequisito per la fruibilità di importanti beni come quelli della vita e dell’integrità fisica, con ciò superando anche gli ostacoli all’applicazione di una tutela preventiva.
2005
FrancoAngeli
Internazionale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/37622
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