Il tema trattato riguarda i rapporti tra interventi riformatori che interessano il codice di procedura penale e la disciplina del processo penale minorile affidata al d.p.r. 448/1988. L’ambito in cui si giocano le interazioni tra i due schemi procedimentali è quello della libertà personale, sul quale sempre più spesso si orientano le scelte di politica criminale allorché lo Stato si propone un rafforzamento della risposta punitiva alla diffusione di fenomeni criminali che destano particolare allarme sociale. Nella vicenda che ci occupa, la modifica è intervenuta sull’art. 380 comma 2 c.p.p. che ha introdotto le autonome fattispecie di furto di cui all’art. 624-bis c.p. (furto un abitazione e furto con destrezza) scorporandole dalle ipotesi aggravate previste dall’art. 625 numeri 1 e 4, seconda parte c.p. Contestualmente, sono stati rimodulati i casi di arresto obbligatorio in flagranza: inserita all’art. 380 comma 2 c.p.p. la lett. e-bis) con le nuove figure di furto ed eliminate le corrispondenti aggravanti dalla lett. e). Un “ritocco” normativo che è mancato sull’art. 23 d.p.r. 448/1988, il quale continua a prevedere per gli imputati minorenni, tra le ipotesi di arresto in flagranza e di custodia cautelare in carcere, la sola lett. e) dell’art. 380 comma 2 c.p.p. e non anche la lett. e-bis). Da qui il problema della estensibilità delle nuove regole previste per gli adulti anche agli imputati minorenni.
La Consulta affronta nuovamente la legittimità dell'arresto di minorenni per il furto con strappo e in abitazione
CARACENI, Lina
2007-01-01
Abstract
Il tema trattato riguarda i rapporti tra interventi riformatori che interessano il codice di procedura penale e la disciplina del processo penale minorile affidata al d.p.r. 448/1988. L’ambito in cui si giocano le interazioni tra i due schemi procedimentali è quello della libertà personale, sul quale sempre più spesso si orientano le scelte di politica criminale allorché lo Stato si propone un rafforzamento della risposta punitiva alla diffusione di fenomeni criminali che destano particolare allarme sociale. Nella vicenda che ci occupa, la modifica è intervenuta sull’art. 380 comma 2 c.p.p. che ha introdotto le autonome fattispecie di furto di cui all’art. 624-bis c.p. (furto un abitazione e furto con destrezza) scorporandole dalle ipotesi aggravate previste dall’art. 625 numeri 1 e 4, seconda parte c.p. Contestualmente, sono stati rimodulati i casi di arresto obbligatorio in flagranza: inserita all’art. 380 comma 2 c.p.p. la lett. e-bis) con le nuove figure di furto ed eliminate le corrispondenti aggravanti dalla lett. e). Un “ritocco” normativo che è mancato sull’art. 23 d.p.r. 448/1988, il quale continua a prevedere per gli imputati minorenni, tra le ipotesi di arresto in flagranza e di custodia cautelare in carcere, la sola lett. e) dell’art. 380 comma 2 c.p.p. e non anche la lett. e-bis). Da qui il problema della estensibilità delle nuove regole previste per gli adulti anche agli imputati minorenni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.