La sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale ha segnato un punto cruciale nell’attuazione dell’autonomia differenziata, delineandone limiti e modalità coerenti con il tessuto costituzionale. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., possono essere attribuite soltanto “specifiche funzioni” legislative o amministrative e non anche “materie”. In tal modo, ha stabilizzato l’assetto regionale, impedendo derive assimilabili alle autonomie speciali, e ancorando il regionalismo differenziato ai principi dell’attuale forma di Stato.
LA SENTENZA N. 192 DEL 2024 SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: QUALCHE RIFLESSIONE SULLA QUESTIONE DELLE “SPECIFICHE FUNZIONI”
giulio salerno
2025-01-01
Abstract
La sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale ha segnato un punto cruciale nell’attuazione dell’autonomia differenziata, delineandone limiti e modalità coerenti con il tessuto costituzionale. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., possono essere attribuite soltanto “specifiche funzioni” legislative o amministrative e non anche “materie”. In tal modo, ha stabilizzato l’assetto regionale, impedendo derive assimilabili alle autonomie speciali, e ancorando il regionalismo differenziato ai principi dell’attuale forma di Stato.File in questo prodotto:
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