Il lavoro analizza i possibili rimedi al contratto di investimento concluso dall'intermediario finanziario in violazione degli obblighi di informazione individuando, in critica alla posizione delle sezioni unite della Cassazione, che si sono pronunciate per la validità del principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità, nella nullità di protezione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1337 e 1418, comma 1, c.c., il rimedio più coerente ed efficiente per la tutela degli interessi lesi nel caso concreto.
Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)
PROSPERI, Francesco
2008-01-01
Abstract
Il lavoro analizza i possibili rimedi al contratto di investimento concluso dall'intermediario finanziario in violazione degli obblighi di informazione individuando, in critica alla posizione delle sezioni unite della Cassazione, che si sono pronunciate per la validità del principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità, nella nullità di protezione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1337 e 1418, comma 1, c.c., il rimedio più coerente ed efficiente per la tutela degli interessi lesi nel caso concreto.File in questo prodotto:
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