La decisione in commento si inserisce nella serie di pronunce che si interrogano sull’applicabilità del privilegio processuale fondiario alla liquidazione controllata del sovraindebitato. In questo acceso dibattito, premessi i vari argomenti autorevolmente esposti a favore sia dell’una sia dell’altra tesi, si ritiene che il nodo da sciogliere stia nel comprendere se il rinvio operato dall’art. 270, 5 ̊ comma, CCII all’art. 150 CCII determini un’applicazione dell’art. 41 T.u.b. che si fonda su un’analogia interpretativa, vietata ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., o se il suddetto rinvio conduca ad una sua applicazione diretta che, invece, è permessa. Il problema deve essere affrontato attraverso una riflessione che muove dal concetto di rinvio nella teoria delle fonti
Il privilegio fondiario nella liquidazione controllata (o della differenza tra «rinvio» e «interpretazione analogica»)
Coletta, R.
2024-01-01
Abstract
La decisione in commento si inserisce nella serie di pronunce che si interrogano sull’applicabilità del privilegio processuale fondiario alla liquidazione controllata del sovraindebitato. In questo acceso dibattito, premessi i vari argomenti autorevolmente esposti a favore sia dell’una sia dell’altra tesi, si ritiene che il nodo da sciogliere stia nel comprendere se il rinvio operato dall’art. 270, 5 ̊ comma, CCII all’art. 150 CCII determini un’applicazione dell’art. 41 T.u.b. che si fonda su un’analogia interpretativa, vietata ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., o se il suddetto rinvio conduca ad una sua applicazione diretta che, invece, è permessa. Il problema deve essere affrontato attraverso una riflessione che muove dal concetto di rinvio nella teoria delle fonti| File | Dimensione | Formato | |
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