Nella sentenza in commento le Sezioni unite, prima di prendere posizione sulla questione della quale erano state investite, definiscono la nozione di ‘‘travisamento della prova’’. Di esso individuano due differenti aspetti, rispettivamente collegati a due differenti tipi di errore: l’uno percettivo, l’altro valutativo. L’errore sensoriale o percettivo viene identificato con il tipico errore denunciabile attraverso la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, purche´ il fatto probatorio su cui cada non sia stato oggetto di discussione tra le parti; ove, invece, un confronto su di esso ci sia stato e il giudice abbia commesso comunque questa ‘‘svista’’, essa e` denunciabile in sede di ricorso per cassazione.
Il ‘‘travisamento della prova’’ come motivo di ricorso in cassazione
di cola
2024-01-01
Abstract
Nella sentenza in commento le Sezioni unite, prima di prendere posizione sulla questione della quale erano state investite, definiscono la nozione di ‘‘travisamento della prova’’. Di esso individuano due differenti aspetti, rispettivamente collegati a due differenti tipi di errore: l’uno percettivo, l’altro valutativo. L’errore sensoriale o percettivo viene identificato con il tipico errore denunciabile attraverso la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, purche´ il fatto probatorio su cui cada non sia stato oggetto di discussione tra le parti; ove, invece, un confronto su di esso ci sia stato e il giudice abbia commesso comunque questa ‘‘svista’’, essa e` denunciabile in sede di ricorso per cassazione.| File | Dimensione | Formato | |
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