La legge 26 marzo 2001, n. 128 (c.d. “pacchetto sicurezza”) è intervenuta sulla disciplina sostanziale e processuale del furto mediante l’introduzione dell’art. 624 bis c.p. e la modifica dell’art. 380 c.p.p., riformulato nella sua lett. e) ed arricchito della lett. e bis) . La novella rendeva necessario, peraltro, l’adeguamento della disciplina dell’arresto in flagranza, dove le ipotesi “trasferite” comparivano alla lettera e) dell’art. 380 comma 2 c.p.p.: esso veniva realizzato eliminando dalla predetta lettera i riferimenti alle vecchie previsioni ed introducendo un apposito richiamo all’art. 624 bis c.p. nella nuova lettera e) bis. Tutto ciò aveva luogo senza alcuna modifica delle disposizioni minorili riguardanti custodia cautelare in carcere ed arresto in flagranza. In particolare, l’art. 16 d.P.R. 448/88 continua ad individuare i reati per cui l'arresto è consentito mediante il riferimento ai delitti per i quali è ammessa la custodia cautelare a norma dell’art. 23 d.P.R. 448/88. Quest’ultimo prevede ancora il rinvio alle sole lettere e), f), g), h) dell’art. 380 comma 2 c.p.p., senza operare alcun richiamo alla nuova lettera e) bis che ora contiene il riferimento al furto in abitazione e con strappo. Il mancato intervento sulla disciplina minorile ha sollevato il problema interpretativo del valore che deve essere attribuito al rinvio alla disciplina codicistica da parte dell'art. 23. Parte della giurisprudenza ha optato per la soluzione secondo cui lo spostamento delle fattispecie di furto inserite nell'art. 624 bis c.p. dalla lettera e dell'art. 380 c.p.p. avrebbe determinato l'impossibilità di ritenere l'arresto ammissibile anche per i minorenni. Tuttavia, un orientamento divenuto prevalente, ha scelto la soluzione contraria attribuendo una natura formale al rinvio che l'art. 23 opera nei confronti dell'art. 380 c.p.p. L'articolo critica gli argomenti della Cassazione cercando invece di giustificare con basi argomentative più solide la soluzione da essa adottata. In ogni caso, si segnala la necessità di un intervento legislativo chiarificatore.
L’applicabilità della custodia cautelare al minorenne nei procedimenti per il reato di furto in abitazione o con strappo
TASSI, Andrea
2008-01-01
Abstract
La legge 26 marzo 2001, n. 128 (c.d. “pacchetto sicurezza”) è intervenuta sulla disciplina sostanziale e processuale del furto mediante l’introduzione dell’art. 624 bis c.p. e la modifica dell’art. 380 c.p.p., riformulato nella sua lett. e) ed arricchito della lett. e bis) . La novella rendeva necessario, peraltro, l’adeguamento della disciplina dell’arresto in flagranza, dove le ipotesi “trasferite” comparivano alla lettera e) dell’art. 380 comma 2 c.p.p.: esso veniva realizzato eliminando dalla predetta lettera i riferimenti alle vecchie previsioni ed introducendo un apposito richiamo all’art. 624 bis c.p. nella nuova lettera e) bis. Tutto ciò aveva luogo senza alcuna modifica delle disposizioni minorili riguardanti custodia cautelare in carcere ed arresto in flagranza. In particolare, l’art. 16 d.P.R. 448/88 continua ad individuare i reati per cui l'arresto è consentito mediante il riferimento ai delitti per i quali è ammessa la custodia cautelare a norma dell’art. 23 d.P.R. 448/88. Quest’ultimo prevede ancora il rinvio alle sole lettere e), f), g), h) dell’art. 380 comma 2 c.p.p., senza operare alcun richiamo alla nuova lettera e) bis che ora contiene il riferimento al furto in abitazione e con strappo. Il mancato intervento sulla disciplina minorile ha sollevato il problema interpretativo del valore che deve essere attribuito al rinvio alla disciplina codicistica da parte dell'art. 23. Parte della giurisprudenza ha optato per la soluzione secondo cui lo spostamento delle fattispecie di furto inserite nell'art. 624 bis c.p. dalla lettera e dell'art. 380 c.p.p. avrebbe determinato l'impossibilità di ritenere l'arresto ammissibile anche per i minorenni. Tuttavia, un orientamento divenuto prevalente, ha scelto la soluzione contraria attribuendo una natura formale al rinvio che l'art. 23 opera nei confronti dell'art. 380 c.p.p. L'articolo critica gli argomenti della Cassazione cercando invece di giustificare con basi argomentative più solide la soluzione da essa adottata. In ogni caso, si segnala la necessità di un intervento legislativo chiarificatore.File | Dimensione | Formato | |
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