La giurisprudenza continua ad affermare che condotte extralavorative commesse prima o durante il rapporto di lavoro possono integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento; la sentenza della Cassazione civile n. 4502/2024 annotata aggiunge il requisito della loro rilevanza solo a seguito di sentenza penale di condanna divenuta definitiva a rapporto lavorativo in corso. Tuttavia questa interpretazione non è conforme alla regola per cui il licenziamento straordinario può derivare solo da un inadempimento disciplinare.
Ancora sul licenziamento disciplinare per mancanza di fiducia a seguito di condotta extra-lavorativa
filippo olivelli
2025-01-01
Abstract
La giurisprudenza continua ad affermare che condotte extralavorative commesse prima o durante il rapporto di lavoro possono integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento; la sentenza della Cassazione civile n. 4502/2024 annotata aggiunge il requisito della loro rilevanza solo a seguito di sentenza penale di condanna divenuta definitiva a rapporto lavorativo in corso. Tuttavia questa interpretazione non è conforme alla regola per cui il licenziamento straordinario può derivare solo da un inadempimento disciplinare.File in questo prodotto:
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