Il principio di irriducibilita` della retribuzione e` riconducibile sia al quinto comma dell’art. 2103 c.c. sia all’art. 36 Cost.; cio` posto, gli accordi individuali di modifica della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullita` e a determinate condizioni, solo nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. sia per la parte sufficiente che per quella variabile. Invece i compensi accessori non compresi nel sinallagma contrattuale, espressione di una sola logica premiale, possono essere unilateralmente revocati.

Il principio di irriducibilità della retribuzione quale garanzia costituzionalmente imposta

filippo olivelli
2025-01-01

Abstract

Il principio di irriducibilita` della retribuzione e` riconducibile sia al quinto comma dell’art. 2103 c.c. sia all’art. 36 Cost.; cio` posto, gli accordi individuali di modifica della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullita` e a determinate condizioni, solo nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. sia per la parte sufficiente che per quella variabile. Invece i compensi accessori non compresi nel sinallagma contrattuale, espressione di una sola logica premiale, possono essere unilateralmente revocati.
2025
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