Con la decisione in epigrafe il Consiglio di Stato affronta e risolve la delicatissima questione della tutelabilità delle situazioni giuridiche soggettive dei privati nell'ipotesi di mancata o intempestiva adozione del provvedimento amministrativo. Il nuovo art. 21-bis, introdotto dall'art. 2 della L. n. 205/2000, evidenzia l'A., disciplina un rito caratterizzato dall'emanazione in tempi brevi di una sentenza succintamente motivata del giudice amministrativo che ordina all'amministrazione di provvedere e, una seconda fase costituita da un giudizio di ottemperanza speciale o anomala, che si apre con l'insediamento di un commissario in sostituzione dell'amministrazione rimasta inadempiente all'ordine del giudice. Il Consiglio di Stato, sottolinea l'A., ha ritenuto che il giudizio disciplinato dall'art. 21-bis sia diretto unicamente ad accertare se il silenzio violi l'obbligo dell'amministrazione di adottare il provvedimento esplicito sull'istanza del privato; pertanto il giudice non si sostituisce all'amministrazione in nessuna fase del giudizio, ma accerta se il silenzio sia o non sia illegittimo e, nel caso di accoglimento del ricorso, impone all'amministrazione di provvedere sull'istanza entro il termine assegnato. L'A. conclude la sua disamina riportando gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in materia, alla luce della nuova disposizione contenuta nell'art. 21-bis novellato.
Giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione: verifica della pretesa o controllo del calendario?
sveva del gatto
2002-01-01
Abstract
Con la decisione in epigrafe il Consiglio di Stato affronta e risolve la delicatissima questione della tutelabilità delle situazioni giuridiche soggettive dei privati nell'ipotesi di mancata o intempestiva adozione del provvedimento amministrativo. Il nuovo art. 21-bis, introdotto dall'art. 2 della L. n. 205/2000, evidenzia l'A., disciplina un rito caratterizzato dall'emanazione in tempi brevi di una sentenza succintamente motivata del giudice amministrativo che ordina all'amministrazione di provvedere e, una seconda fase costituita da un giudizio di ottemperanza speciale o anomala, che si apre con l'insediamento di un commissario in sostituzione dell'amministrazione rimasta inadempiente all'ordine del giudice. Il Consiglio di Stato, sottolinea l'A., ha ritenuto che il giudizio disciplinato dall'art. 21-bis sia diretto unicamente ad accertare se il silenzio violi l'obbligo dell'amministrazione di adottare il provvedimento esplicito sull'istanza del privato; pertanto il giudice non si sostituisce all'amministrazione in nessuna fase del giudizio, ma accerta se il silenzio sia o non sia illegittimo e, nel caso di accoglimento del ricorso, impone all'amministrazione di provvedere sull'istanza entro il termine assegnato. L'A. conclude la sua disamina riportando gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in materia, alla luce della nuova disposizione contenuta nell'art. 21-bis novellato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.