Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla F.T.Mi. per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Istat ha ritenuto la Fondazione una "pubblica amministrazione" ai sensi dell'art. 1, c. 5, della legge n. 311 del 2004. A tal fine, i giudici amministrativi si sono basati sulla verifica della sussistenza o meno in capo alla F.T.Mi. dei requisiti richiesti dal Sec 95 per l'inserimento di una "unità istituzionale" nel settore "amministrazioni pubbliche". Il Tar, discostandosi dall'orientamento dominante, ha adottato un'interpretazione sostanziale dei requisiti richiesti dalla lett. b) del par. 2.69 del Sec 95 e ha, di conseguenza, ritenuto che la F.T.Mi. non beneficia del finanziamento maggioritario da parte dello Stato, né è sottoposta a controllo pubblico.
Sistema “SEC 95” ed elenco ISTAT. Sull’incerto confine della sfera pubblica, in Giornale di diritto amministrativo
sveva del gatto
2013-01-01
Abstract
Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla F.T.Mi. per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Istat ha ritenuto la Fondazione una "pubblica amministrazione" ai sensi dell'art. 1, c. 5, della legge n. 311 del 2004. A tal fine, i giudici amministrativi si sono basati sulla verifica della sussistenza o meno in capo alla F.T.Mi. dei requisiti richiesti dal Sec 95 per l'inserimento di una "unità istituzionale" nel settore "amministrazioni pubbliche". Il Tar, discostandosi dall'orientamento dominante, ha adottato un'interpretazione sostanziale dei requisiti richiesti dalla lett. b) del par. 2.69 del Sec 95 e ha, di conseguenza, ritenuto che la F.T.Mi. non beneficia del finanziamento maggioritario da parte dello Stato, né è sottoposta a controllo pubblico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.