Nell’impostazione originaria, la navigazione da diporto prevedeva l’utilizzazione delle unità ad essa destinate esclusivamente per fini lusori; in considerazione delle esigenze emerse nella prassi, è stata gradualmente ammessa l’utilizzazione commerciale delle unità stesse, dapprima mediante contratti di locazione e di noleggio (con esclusione, dunque, del trasporto), successivamente per tutte le attività sempre più ampie gradualmente introdotte nell’art. 2 del Codice della nautica da diporto. La recente riforma operata dal d.lgs. 160/2020 ha esteso l’ambito delle utilizzazioni commerciali delle unità da diporto, codificando il noleggio a cabina (cabin charter) e l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e bevande e di commercio al dettaglio: fattispecie che di fatto già si riscontravano nella prassi. Il settore della nautica da diporto vede progressivamente affermarsi nuove forme di utilizzazione delle unità da diporto diverse da quelle codificate, in cui l’attività di navigazione in senso stretto è divenuta via via meno pregnante: il problema che consegue concerne la qualificazione giuridica delle nuove fattispecie, atteso che le tipologie contrattuali codificate dal d.lgs. 171/2005 e ss.mm.ii. sono solo parzialmente coerenti con le caratteristiche che le nuove utilizzazioni importano.
Turismi del mare e nuove forme di utilizzazione delle unità da diporto
PRADA;
2024-01-01
Abstract
Nell’impostazione originaria, la navigazione da diporto prevedeva l’utilizzazione delle unità ad essa destinate esclusivamente per fini lusori; in considerazione delle esigenze emerse nella prassi, è stata gradualmente ammessa l’utilizzazione commerciale delle unità stesse, dapprima mediante contratti di locazione e di noleggio (con esclusione, dunque, del trasporto), successivamente per tutte le attività sempre più ampie gradualmente introdotte nell’art. 2 del Codice della nautica da diporto. La recente riforma operata dal d.lgs. 160/2020 ha esteso l’ambito delle utilizzazioni commerciali delle unità da diporto, codificando il noleggio a cabina (cabin charter) e l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e bevande e di commercio al dettaglio: fattispecie che di fatto già si riscontravano nella prassi. Il settore della nautica da diporto vede progressivamente affermarsi nuove forme di utilizzazione delle unità da diporto diverse da quelle codificate, in cui l’attività di navigazione in senso stretto è divenuta via via meno pregnante: il problema che consegue concerne la qualificazione giuridica delle nuove fattispecie, atteso che le tipologie contrattuali codificate dal d.lgs. 171/2005 e ss.mm.ii. sono solo parzialmente coerenti con le caratteristiche che le nuove utilizzazioni importano.File | Dimensione | Formato | |
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