The recent proposal for a regulation in matters of filiation follows the model set out by the so-called new-generation EU regulations adopted in the field of judicial cooperation in civil matters, since it aims to introduce a comprehensive set of rules addressing the various private international law issues arising in the subject concerned. The proposal aims to introduce a very broad set of rules of jurisdiction, pursuing the aim of offering the child the highest opportunities of access to a court where his or her filiation may be established, while not always striking a fair balance with the concurrent goal of ensuring an adequate link of proximity between the forum and the legal sphere of the child. The choice of providing for a very broad range of alternative fora and the coexistence of an autonomous subsidiary forum, as well as a forum necessitatis, with a reference to national rules of jurisdiction appears particularly critical in this respect. In fact, offering an excessively broad range of available fora risks endangering the foreseeability of jurisdiction and favouring forum shopping, something which should not be encouraged in a sensible domain such as filiation.

La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione segue il modello dei regolamenti europei c.d. di nuova generazione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto propone una disciplina unitaria delle diverse problematiche di rilievo internazionalprivatistico che si pongono nella materia considerata. Essa presenta una disciplina della giurisdizione assai articolata, nella quale la finalità di tutelare nei termini più ampi possibili il diritto del figlio di accedere a un giudice dinanzi al quale il proprio rapporto di filiazione possa essere accertato non appare sempre contemperarsi in modo soddisfacente con l’obiettivo di prossimità tra il foro e la sfera giuridica del figlio stesso. In particolare, la presenza di un ventaglio eccessivamente ampio di fori alternativi, e il cumulo della previsione di un autonomo foro sussidiario e di un forum necessitatis con un rinvio ai criteri di giurisdizione nazionali appaiono dilatare eccessivamente il novero dei possibili fori competenti, rischiando di minare l’obiettivo della prevedibilità della competenza giurisdizionale e favorire indebite manovre di forum shopping, ciò che appare particolarmente critico vista la delicatezza della materia considerata.

La disciplina della giurisdizione nella proposta di regolamento europeo in materia di filiazione

Marongiu Buonaiuti, Fabrizio
2024-01-01

Abstract

The recent proposal for a regulation in matters of filiation follows the model set out by the so-called new-generation EU regulations adopted in the field of judicial cooperation in civil matters, since it aims to introduce a comprehensive set of rules addressing the various private international law issues arising in the subject concerned. The proposal aims to introduce a very broad set of rules of jurisdiction, pursuing the aim of offering the child the highest opportunities of access to a court where his or her filiation may be established, while not always striking a fair balance with the concurrent goal of ensuring an adequate link of proximity between the forum and the legal sphere of the child. The choice of providing for a very broad range of alternative fora and the coexistence of an autonomous subsidiary forum, as well as a forum necessitatis, with a reference to national rules of jurisdiction appears particularly critical in this respect. In fact, offering an excessively broad range of available fora risks endangering the foreseeability of jurisdiction and favouring forum shopping, something which should not be encouraged in a sensible domain such as filiation.
2024
Editoriale Scientifica
La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione segue il modello dei regolamenti europei c.d. di nuova generazione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto propone una disciplina unitaria delle diverse problematiche di rilievo internazionalprivatistico che si pongono nella materia considerata. Essa presenta una disciplina della giurisdizione assai articolata, nella quale la finalità di tutelare nei termini più ampi possibili il diritto del figlio di accedere a un giudice dinanzi al quale il proprio rapporto di filiazione possa essere accertato non appare sempre contemperarsi in modo soddisfacente con l’obiettivo di prossimità tra il foro e la sfera giuridica del figlio stesso. In particolare, la presenza di un ventaglio eccessivamente ampio di fori alternativi, e il cumulo della previsione di un autonomo foro sussidiario e di un forum necessitatis con un rinvio ai criteri di giurisdizione nazionali appaiono dilatare eccessivamente il novero dei possibili fori competenti, rischiando di minare l’obiettivo della prevedibilità della competenza giurisdizionale e favorire indebite manovre di forum shopping, ciò che appare particolarmente critico vista la delicatezza della materia considerata.
Internazionale
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