La pronuncia in commento riguarda un istituto di recente introduzione: le misure temporanee, successive alla domanda di accesso al concordato preventivo, chieste dal debitore per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza (disciplinate dall’art. 54, comma 2, secondo periodo, introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83). Nel seguente scritto ci si interroga sulla possibilità che una misura protettiva di tal genere possa assumere il contenuto di inibizione all’inizio o alla prosecuzione di un processo di cognizione. Questa possibilità va vagliata anche alla luce della necessità di rafforzare la protezione del debitore insolvente avverso eventuali iniziative di autotutela del creditore, che sia parte contrattuale in bonis in contratti dal carattere essenziale per la continuazione della gestione corrente dell’impresa (art. 94 bis, comma 2 c.c.i.i.).
La sospensione di un procedimento di cognizione come misura protettiva successiva alla domanda di accesso al concordato preventivo.
L. Di Cola
2024-01-01
Abstract
La pronuncia in commento riguarda un istituto di recente introduzione: le misure temporanee, successive alla domanda di accesso al concordato preventivo, chieste dal debitore per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza (disciplinate dall’art. 54, comma 2, secondo periodo, introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83). Nel seguente scritto ci si interroga sulla possibilità che una misura protettiva di tal genere possa assumere il contenuto di inibizione all’inizio o alla prosecuzione di un processo di cognizione. Questa possibilità va vagliata anche alla luce della necessità di rafforzare la protezione del debitore insolvente avverso eventuali iniziative di autotutela del creditore, che sia parte contrattuale in bonis in contratti dal carattere essenziale per la continuazione della gestione corrente dell’impresa (art. 94 bis, comma 2 c.c.i.i.).File | Dimensione | Formato | |
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Il diritto fallimentare, 3-4_2024, pdf unito.pdf
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Descrizione: La sospensione procedimento cognizione misura protettiva dopo domanda accesso concordato preventivo
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