Dopo aver vittoriosamente esperito l’azione revocatoria ordinaria, il curatore del fallimento del dante causa chiede la sospensione dell’esecuzione immobiliare che si sta svolgendo sul bene oggetto dell’atto di disposizione revocato. A sostegno della sua istanza il curatore afferma la precedenza della trascrizione della domanda giudiziale rispetto all’iscrizione del pignoramento. Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza sul presupposto che l’accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c. non determini il rientro del bene di cui si è disposto nel patrimonio del dante causa, ma solo la possibilità per il creditore vittorioso di intraprendere esecuzione forzata sul bene medesimo; perciò, non può di per sé escludersi il concorso tra i creditori del dante causa e quelli dell’avente causa: infatti, seppur i primi hanno priorità nella soddisfazione sul bene per una sorta di privilegio che si è creato a seguito dell’accoglimento della revocatoria, ai secondi non può essere negata la possibilità di soddisfarsi sull’eventuale residuo. Conseguentemente, ai primi è dato di intervenire nell’esecuzione forzata in corso, senza alcuna necessità che questa venga interrotta. Per stabilire se condividere o meno questa posizione è necessario ricostruire l’istituto dell’azione revocatoria ordinaria, almeno per quel che interessa al tema trattato e verificare se essa mantenga intatti i suoi caratteri anche nel momento in cui si trasferisce all’interno del fallimento o liquidazione giudiziale secondo il nuovo regime. Si è ritenuto opportuno completare la trattazione mediante l’esame dell’ipotesi in cui la soddisfazione dei creditori del dante causa fallito/insolvente vittoriosi in revocatoria debba avvenire nei confronti di un avente causa fallito/insolvente anche esso.

Concorso tra i creditori del dante causa fallito e i creditori dell'avente causa in bonis

L. di Cola
2020-01-01

Abstract

Dopo aver vittoriosamente esperito l’azione revocatoria ordinaria, il curatore del fallimento del dante causa chiede la sospensione dell’esecuzione immobiliare che si sta svolgendo sul bene oggetto dell’atto di disposizione revocato. A sostegno della sua istanza il curatore afferma la precedenza della trascrizione della domanda giudiziale rispetto all’iscrizione del pignoramento. Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza sul presupposto che l’accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c. non determini il rientro del bene di cui si è disposto nel patrimonio del dante causa, ma solo la possibilità per il creditore vittorioso di intraprendere esecuzione forzata sul bene medesimo; perciò, non può di per sé escludersi il concorso tra i creditori del dante causa e quelli dell’avente causa: infatti, seppur i primi hanno priorità nella soddisfazione sul bene per una sorta di privilegio che si è creato a seguito dell’accoglimento della revocatoria, ai secondi non può essere negata la possibilità di soddisfarsi sull’eventuale residuo. Conseguentemente, ai primi è dato di intervenire nell’esecuzione forzata in corso, senza alcuna necessità che questa venga interrotta. Per stabilire se condividere o meno questa posizione è necessario ricostruire l’istituto dell’azione revocatoria ordinaria, almeno per quel che interessa al tema trattato e verificare se essa mantenga intatti i suoi caratteri anche nel momento in cui si trasferisce all’interno del fallimento o liquidazione giudiziale secondo il nuovo regime. Si è ritenuto opportuno completare la trattazione mediante l’esame dell’ipotesi in cui la soddisfazione dei creditori del dante causa fallito/insolvente vittoriosi in revocatoria debba avvenire nei confronti di un avente causa fallito/insolvente anche esso.
2020
Giappichelli
Internazionale
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