Riflettendo sulla inappropriatezza (medical overuse) e sulla medicina difensiva (defensive medicine), gli Autori si interrogano per capire se la nuova (annunciata) riforma italiana della colpa professionale, auspicata a tutti i livelli istituzionali, potrà realmente contenere gli elevati costi economici prodotti da questi ampi e diffusi fenomeni. Dopo aver caratterizzato la medical overuse e la medicina difensiva indicandone i tratti comuni e le principali differenze, la riflessione viene condotta esplorando le molte evidenze scientifiche che non documentano alcun nesso di causa-effetto tra la depenalizzazione della condotta professionale e la riduzione dei costi economici prodotti dall’inappropriatezza diagnostica e prescrittiva. Concludono affermando che per il loro effettivo contenimento non sarà utile una terza riforma della colpa professionale che dovrà, invece, focalizzarsi su altre rilevantissime questioni, risolvere, in via principale, l’esagerato ricorso alla via giudiziaria, prevedere obbligatori, più rapidi e severi meccanismi conciliativi stragiudiziali e, soprattutto, non lasciare ancora incerto o comunque indefinito l’ombrello protettivo della non punibilità penale del medico.

Medical overuse, medicina difensiva e nuova riforma della colpa professionale

Mariano Cingolani
2024-01-01

Abstract

Riflettendo sulla inappropriatezza (medical overuse) e sulla medicina difensiva (defensive medicine), gli Autori si interrogano per capire se la nuova (annunciata) riforma italiana della colpa professionale, auspicata a tutti i livelli istituzionali, potrà realmente contenere gli elevati costi economici prodotti da questi ampi e diffusi fenomeni. Dopo aver caratterizzato la medical overuse e la medicina difensiva indicandone i tratti comuni e le principali differenze, la riflessione viene condotta esplorando le molte evidenze scientifiche che non documentano alcun nesso di causa-effetto tra la depenalizzazione della condotta professionale e la riduzione dei costi economici prodotti dall’inappropriatezza diagnostica e prescrittiva. Concludono affermando che per il loro effettivo contenimento non sarà utile una terza riforma della colpa professionale che dovrà, invece, focalizzarsi su altre rilevantissime questioni, risolvere, in via principale, l’esagerato ricorso alla via giudiziaria, prevedere obbligatori, più rapidi e severi meccanismi conciliativi stragiudiziali e, soprattutto, non lasciare ancora incerto o comunque indefinito l’ombrello protettivo della non punibilità penale del medico.
2024
Società italiana di nefrologia
Internazionale
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2024/04/41-02-2024-11/
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