La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p. con riferimento all’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive in relazione alla fattispecie colposa del reato di incendio boschivo. È stata ritenuta l’irragionevolezza del divieto oggetto della questione e la lesione della funzione rieducativa della pena costituzionalmente garantita. Dalla decisione sembra derivare un limite alla discrezionalità legislativa in tema di deroghe alla disciplina generale dell’esecuzione nei confronti dei condannati per reati colposi.
ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE PER IL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO COLPOSO
ANDREA TASSI
2023-01-01
Abstract
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p. con riferimento all’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive in relazione alla fattispecie colposa del reato di incendio boschivo. È stata ritenuta l’irragionevolezza del divieto oggetto della questione e la lesione della funzione rieducativa della pena costituzionalmente garantita. Dalla decisione sembra derivare un limite alla discrezionalità legislativa in tema di deroghe alla disciplina generale dell’esecuzione nei confronti dei condannati per reati colposi.File in questo prodotto:
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