Cass., sez. IV, 10 novembre 2020, n. 3900 del 2021 Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 c. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tale assunzione, poiché è questa modifica comportamentale che rende pericolosa la guida di un veicolo, diminuendo l’attenzione e la velocità di reazione dell’assuntore. (In motivazione la Corte ha ricordato che non è sufficiente la constatazione, da parte degli operanti, del sintomo del rossore degli occhi, senza affrontare il riscontro di quegli elementi di elisione dell’equivocità del quadro risultante dagli accertamenti svolti).
Presupposti del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti
Roberto Scendoni
2021-01-01
Abstract
Cass., sez. IV, 10 novembre 2020, n. 3900 del 2021 Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 c. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tale assunzione, poiché è questa modifica comportamentale che rende pericolosa la guida di un veicolo, diminuendo l’attenzione e la velocità di reazione dell’assuntore. (In motivazione la Corte ha ricordato che non è sufficiente la constatazione, da parte degli operanti, del sintomo del rossore degli occhi, senza affrontare il riscontro di quegli elementi di elisione dell’equivocità del quadro risultante dagli accertamenti svolti).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.