Lo scopo della pubblicazione è quello di indagare, in un’ottica legale, le tanto discusse nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale, c.d. NBT, mediante una disamina della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-528/16, concernente gli organismi derivanti da mutagenesi sito-diretta. L’impiego delle nuove tecniche di breeding si è affermato in agricoltura alla fine degli anni Novanta e, da allora, queste tecniche sono evolute esponenzialmente, accendendo un vivace dibattito - soprattutto a livello europeo - su come debbano essere regolamentati gli organismi da esse ottenibili. Da un lato, parte della dottrina ritiene che gli organismi derivanti dalle NBT debbano essere considerati a tutti gli effetti degli organismi geneticamente modificati; dall’altro vi è chi sostiene che non si debba applicare la direttiva 2001/18/CE qualora l’organismo subisca una mutazione genetica ottenibile spontaneamente in natura o mediante tecniche di breeding convenzionale. Le due divergenti posizioni si basano su una diversa l’interpretazione della direttiva OGM. Attraverso lo studio della sopra citata sentenza, è stato possibile analizzare il punto di vista della Corte europea e riflettere sul ruolo giocato dal principio di precauzione nella vicenda in esame.
New Breeding Techniques e OGM: le innovazioni in agricoltura al vaglio della Corte di giustizia. Il caso della mutagenesi sito-diretta (causa C-528/16)
mariani, s
2019-01-01
Abstract
Lo scopo della pubblicazione è quello di indagare, in un’ottica legale, le tanto discusse nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale, c.d. NBT, mediante una disamina della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-528/16, concernente gli organismi derivanti da mutagenesi sito-diretta. L’impiego delle nuove tecniche di breeding si è affermato in agricoltura alla fine degli anni Novanta e, da allora, queste tecniche sono evolute esponenzialmente, accendendo un vivace dibattito - soprattutto a livello europeo - su come debbano essere regolamentati gli organismi da esse ottenibili. Da un lato, parte della dottrina ritiene che gli organismi derivanti dalle NBT debbano essere considerati a tutti gli effetti degli organismi geneticamente modificati; dall’altro vi è chi sostiene che non si debba applicare la direttiva 2001/18/CE qualora l’organismo subisca una mutazione genetica ottenibile spontaneamente in natura o mediante tecniche di breeding convenzionale. Le due divergenti posizioni si basano su una diversa l’interpretazione della direttiva OGM. Attraverso lo studio della sopra citata sentenza, è stato possibile analizzare il punto di vista della Corte europea e riflettere sul ruolo giocato dal principio di precauzione nella vicenda in esame.File | Dimensione | Formato | |
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