Per una corretta identificazione tipologica del contratto di associazione in partecipazione dagli artt. 2552 e 2553 c.c. si possono evincere due elementi: il potere di controllo dell'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare e il diritto alla rendicontazione dell'attività, da un lato, e la sua assunzione del rischio di impresa dall’altro. Di converso permane in capo all’associante il potere gestorio che si esplicita attraverso la possibilità di impartire istruzioni.

La possibilità di impartire istruzioni quale caratteristica del potere organizzativo del committente

Filippo Olivelli
2022-01-01

Abstract

Per una corretta identificazione tipologica del contratto di associazione in partecipazione dagli artt. 2552 e 2553 c.c. si possono evincere due elementi: il potere di controllo dell'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare e il diritto alla rendicontazione dell'attività, da un lato, e la sua assunzione del rischio di impresa dall’altro. Di converso permane in capo all’associante il potere gestorio che si esplicita attraverso la possibilità di impartire istruzioni.
2022
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