Il commento alla sentenza delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 14 giugno 2007, n. 13886), sottolinea l’irragionevolezza delle argomentazioni invocate dalla Corte a sostegno della tesi secondo la quale in caso di alienazione, ad un terzo ovvero ad un altro dei comproprietari, di una quota dell’immobile locato ad uso commerciale, non è configurabile in favore del conduttore il diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della l. 392/78. Inquadrato il problema della configurabilità della prelazione del conduttore non nella corrispondenza tra bene venduto e bene locato bensì nella valutazione di meritevolezza degli interessi sottesi alle diverse situazioni giuridiche, si prospetta l’ipotesi del conduttore-comproprietario il quale acquistando una quota potrebbe ottenere la proprietà dell’intero bene senza con ciò contravvenire alla finalità della citata legge e provocare pregiudizio all’interesse del venditore. Da qui l’opportunità di rileggere l’istituto della prelazione, e in particolare della prelazione ereditaria, alla luce della rinnovata funzione sociale della proprietà.

Sul diritto di prelazione della quota dell'immobile locato ex art. 38, l. 372 del 1978

ALPINI A
2008-01-01

Abstract

Il commento alla sentenza delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 14 giugno 2007, n. 13886), sottolinea l’irragionevolezza delle argomentazioni invocate dalla Corte a sostegno della tesi secondo la quale in caso di alienazione, ad un terzo ovvero ad un altro dei comproprietari, di una quota dell’immobile locato ad uso commerciale, non è configurabile in favore del conduttore il diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della l. 392/78. Inquadrato il problema della configurabilità della prelazione del conduttore non nella corrispondenza tra bene venduto e bene locato bensì nella valutazione di meritevolezza degli interessi sottesi alle diverse situazioni giuridiche, si prospetta l’ipotesi del conduttore-comproprietario il quale acquistando una quota potrebbe ottenere la proprietà dell’intero bene senza con ciò contravvenire alla finalità della citata legge e provocare pregiudizio all’interesse del venditore. Da qui l’opportunità di rileggere l’istituto della prelazione, e in particolare della prelazione ereditaria, alla luce della rinnovata funzione sociale della proprietà.
2008
ESI
Internazionale
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