La tematica dell’esenzione IVA per particolari tipologie di attività – quali, ad esempio, prestazioni didattiche – rese da enti di Terzo settore / enti non commerciali è stata di frequente oggetto di controversie sia a livello nazionale che comunitario. Al riguardo, proprio i giudici della Corte di Giustizia UE hanno piu' volte ribadito che sussiste un rilevante interesse generale alla disciplina del nuoto e che tale circostanza consente, ai fini dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva, di distinguerlo da altri apprendimenti. Tuttavia, si deve osservare che, benché l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola specializzata presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque una disciplina specialistica ed impartita ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario. In armonia con i precedenti principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, le Entrate chiariscono, in definitiva, come i corsi di nuoto impartiti dall’ASD istante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente il presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario", come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Aliquota IVA ordinaria per lezioni di nuoto impartite da una ASD
Moroni, Francesca;Mancini, Laura
2022-01-01
Abstract
La tematica dell’esenzione IVA per particolari tipologie di attività – quali, ad esempio, prestazioni didattiche – rese da enti di Terzo settore / enti non commerciali è stata di frequente oggetto di controversie sia a livello nazionale che comunitario. Al riguardo, proprio i giudici della Corte di Giustizia UE hanno piu' volte ribadito che sussiste un rilevante interesse generale alla disciplina del nuoto e che tale circostanza consente, ai fini dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva, di distinguerlo da altri apprendimenti. Tuttavia, si deve osservare che, benché l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola specializzata presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque una disciplina specialistica ed impartita ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario. In armonia con i precedenti principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, le Entrate chiariscono, in definitiva, come i corsi di nuoto impartiti dall’ASD istante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente il presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario", come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.File | Dimensione | Formato | |
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