The article provides a first reading of the decision of the IT Council of State on the affair of concessions to use the maritime public domain for tourist and recreational business activities. According to the Author, the decision, agreeing with the Court of Justice (Promoimpresa, 2016), applies a consolidated scheme in the relationship between legal systems. If it is necessary a public tender, the extension until 2033 is incompatible both with art. 49 TFUE and art. 12 services directive. As self-executing rule, it implies the duty of non-application by the public administration and the loss of effectiveness of existing concessions. Few innovative interpretations concerne the recognition of the cross-border interest and of the scarcity of the natural resource. The temporal effect of the decision is appropriately postponed to 2023. According to the Author, the Council of State tends to completely define the regulatory framework, so that the public administrations could launch calls without further legislative interventions.

L’articolo fornisce su una prima lettura del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla annosa vicenda delle concessioni demaniali marittime. Secondo l’Autrice, il Consiglio di Stato, allineandosi alla posizione della Corte di giustizia (sent. Promoimpresa, 2016), applica uno schema consolidato nel rapporto tra ordinamenti, giungendo ad una conclusione prevedibile. Se il rilascio delle concessioni a scopo di attività turistico-ricreativa deve avvenire all’esito di una gara pubblica, la proroga fino al 2033, da ultimo disposta, è incompatibile sia con l’art. 49 TFUE, sia con l’art. 12 della direttiva “Servizi”. Trattandosi di diritto Ue auto-applicativo, derivano da ciò il dovere di non applicazione da parte della p.a. della legislazione interna incompatibile e la perdita di efficacia delle concessioni in essere, frutto di provvedimenti di proroga o di giudicato favorevole. I pochi elementi innovativi di interpretazione riguardano il riconoscimento dell’interesse transfrontaliero certo e della scarsità della risorsa naturale. Gli effetti temporali della pronuncia sono posticipati al 2023 per ragioni di opportunità. Secondo l’Autrice, il Consiglio di Stato tende a ricostruire compiutamente il quadro normativo di riferimento, in modo tale che le p.a., dopo un lungo periodo di incertezza, potrebbero indire le gare, anche in assenza di ulteriori interventi legislativi, sulla base dei principi ispiratori emergenti dall’ordinamento europeo e interno.

L’adunanza plenaria del consiglio di Stato si pronuncia sulle concessioni demaniali a scopo turistico-ricreativo. Note a prima lettura

Cossiri A.
2021-01-01

Abstract

The article provides a first reading of the decision of the IT Council of State on the affair of concessions to use the maritime public domain for tourist and recreational business activities. According to the Author, the decision, agreeing with the Court of Justice (Promoimpresa, 2016), applies a consolidated scheme in the relationship between legal systems. If it is necessary a public tender, the extension until 2033 is incompatible both with art. 49 TFUE and art. 12 services directive. As self-executing rule, it implies the duty of non-application by the public administration and the loss of effectiveness of existing concessions. Few innovative interpretations concerne the recognition of the cross-border interest and of the scarcity of the natural resource. The temporal effect of the decision is appropriately postponed to 2023. According to the Author, the Council of State tends to completely define the regulatory framework, so that the public administrations could launch calls without further legislative interventions.
2021
Edizioni Scientifiche Italiane
L’articolo fornisce su una prima lettura del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla annosa vicenda delle concessioni demaniali marittime. Secondo l’Autrice, il Consiglio di Stato, allineandosi alla posizione della Corte di giustizia (sent. Promoimpresa, 2016), applica uno schema consolidato nel rapporto tra ordinamenti, giungendo ad una conclusione prevedibile. Se il rilascio delle concessioni a scopo di attività turistico-ricreativa deve avvenire all’esito di una gara pubblica, la proroga fino al 2033, da ultimo disposta, è incompatibile sia con l’art. 49 TFUE, sia con l’art. 12 della direttiva “Servizi”. Trattandosi di diritto Ue auto-applicativo, derivano da ciò il dovere di non applicazione da parte della p.a. della legislazione interna incompatibile e la perdita di efficacia delle concessioni in essere, frutto di provvedimenti di proroga o di giudicato favorevole. I pochi elementi innovativi di interpretazione riguardano il riconoscimento dell’interesse transfrontaliero certo e della scarsità della risorsa naturale. Gli effetti temporali della pronuncia sono posticipati al 2023 per ragioni di opportunità. Secondo l’Autrice, il Consiglio di Stato tende a ricostruire compiutamente il quadro normativo di riferimento, in modo tale che le p.a., dopo un lungo periodo di incertezza, potrebbero indire le gare, anche in assenza di ulteriori interventi legislativi, sulla base dei principi ispiratori emergenti dall’ordinamento europeo e interno.
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