: A salient feature of the law providing for the reform of the Italian system of private international law (Law No. 218 of 31 May 1995) consists of the references it embodies to some private international law conventions for the purposes of relying on their rules in order to regulate issues not falling within their scope of application, consistently with the regime contained in the relevant convention. This article discusses the fate of those references, as a consequence of the fact that most of the conventions referred to have in the meantime been replaced by EU regulations, when not by subsequent conventions. While just one of the said references, that embodied under Article 45 of the said law, concerning the law applicable to maintenance obligations, has been updated so far by the Italian legislature, the author proposes that, as a matter of consistent interpretation, the other references made by the same law should be held as directed to the new instruments having replaced the conventions existing at the time the law was passed. As argued in the final part of the article, the proposed solution is also conducive to a more effective achievement of the objectives pursued al-ready by the conventions initially referred to.57

Un tratto saliente della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, è costituito dai rinvii che essa opera a convenzioni internazionali allo scopo di disciplinare le questioni non rientranti nel rispettivo ambito di applicazione in termini corrispondenti alla disciplina recata dalla convenzione richiamata. Questo articolo tratta delle sorti di tali rinvii, a seguito della sostituzione di gran parte delle convenzioni richiamate ad opera di regolamenti dell’Unione europea, quando non anche di convenzioni successive. Mentre solo uno dei rinvii in questione, quello operato dall’art. 45 della legge in materia di obbligazioni alimentari, è stato nel frattempo aggiornato, l’autore sostiene che un’interpretazione conforme allo scopo per il quale i rinvii stessi sono stati inseriti nella legge porta a considerarli ora come diretti agli strumenti che hanno sostituito le convenzioni inizialmente richiamate. Come osservato nella parte conclusiva dell’articolo, questa soluzione è anche strumentale a un più adeguato perseguimento degli obiettivi già insiti nelle convenzioni inizialmente ri-chiamate.

Il rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, tra adeguamento al mutato contesto normativo e strumentalità alla tutela dei valori ispiratori

Marongiu Buonaiuti, Fabrizio
2021-01-01

Abstract

: A salient feature of the law providing for the reform of the Italian system of private international law (Law No. 218 of 31 May 1995) consists of the references it embodies to some private international law conventions for the purposes of relying on their rules in order to regulate issues not falling within their scope of application, consistently with the regime contained in the relevant convention. This article discusses the fate of those references, as a consequence of the fact that most of the conventions referred to have in the meantime been replaced by EU regulations, when not by subsequent conventions. While just one of the said references, that embodied under Article 45 of the said law, concerning the law applicable to maintenance obligations, has been updated so far by the Italian legislature, the author proposes that, as a matter of consistent interpretation, the other references made by the same law should be held as directed to the new instruments having replaced the conventions existing at the time the law was passed. As argued in the final part of the article, the proposed solution is also conducive to a more effective achievement of the objectives pursued al-ready by the conventions initially referred to.57
2021
Wolters Kluwer - CEDAM
Un tratto saliente della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, è costituito dai rinvii che essa opera a convenzioni internazionali allo scopo di disciplinare le questioni non rientranti nel rispettivo ambito di applicazione in termini corrispondenti alla disciplina recata dalla convenzione richiamata. Questo articolo tratta delle sorti di tali rinvii, a seguito della sostituzione di gran parte delle convenzioni richiamate ad opera di regolamenti dell’Unione europea, quando non anche di convenzioni successive. Mentre solo uno dei rinvii in questione, quello operato dall’art. 45 della legge in materia di obbligazioni alimentari, è stato nel frattempo aggiornato, l’autore sostiene che un’interpretazione conforme allo scopo per il quale i rinvii stessi sono stati inseriti nella legge porta a considerarli ora come diretti agli strumenti che hanno sostituito le convenzioni inizialmente richiamate. Come osservato nella parte conclusiva dell’articolo, questa soluzione è anche strumentale a un più adeguato perseguimento degli obiettivi già insiti nelle convenzioni inizialmente ri-chiamate.
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