l problema della nullità selettiva così come affrontato dalla giurisprudenza si pone, sul piano pratico, nei seguenti termini: può l’investitore nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria caratterizzato dalla nullità del contratto quadro ai sensi dell’articolo 23 t.u.f., impu-gnare le sole operazioni di acquisto rivelatesi sfavorevoli tenendo, invece, fermi, gli investimenti remunerativi? Le Sezioni unite della cassazione propongono una soluzione che è dichiaratamente ispirata alla volontà, da un lato, di scongiurare uno sfruttamento «opportunistico» della normati-va protettiva da parte dell’investitore e, dall’altro, di evitare all’intermediario quello che viene de-finito «un ingiusto sacrificio economico».Così ragionando, tuttavia, le Sezioni unite omettono di considerare che, trattandosi di bilanciare l’operatività di un rimedio posto a presidio della parte contrattuale debole, più che il giudizio eti-co sul comportamento di una parte, a guidare l’interprete devono essere iprincipi di derivazione europea di “effettività, proporzionalità e dissuasività”, ormai divenuti parte integrante del nostro ordinamento.

USO SELETTIVO DELLA NULLITÀ DI PROTEZIONE TRA BUONA FEDE E PRINCIPI RIMEDIALI DI EFFETTIVITÀ, PROPORZIONALITÀ E DISSUASIVITÀ.

tommaso febbrajo
2021-01-01

Abstract

l problema della nullità selettiva così come affrontato dalla giurisprudenza si pone, sul piano pratico, nei seguenti termini: può l’investitore nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria caratterizzato dalla nullità del contratto quadro ai sensi dell’articolo 23 t.u.f., impu-gnare le sole operazioni di acquisto rivelatesi sfavorevoli tenendo, invece, fermi, gli investimenti remunerativi? Le Sezioni unite della cassazione propongono una soluzione che è dichiaratamente ispirata alla volontà, da un lato, di scongiurare uno sfruttamento «opportunistico» della normati-va protettiva da parte dell’investitore e, dall’altro, di evitare all’intermediario quello che viene de-finito «un ingiusto sacrificio economico».Così ragionando, tuttavia, le Sezioni unite omettono di considerare che, trattandosi di bilanciare l’operatività di un rimedio posto a presidio della parte contrattuale debole, più che il giudizio eti-co sul comportamento di una parte, a guidare l’interprete devono essere iprincipi di derivazione europea di “effettività, proporzionalità e dissuasività”, ormai divenuti parte integrante del nostro ordinamento.
2021
persona e mercato
Nazionale
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