Da alcuni anni ormai si sta diffondendo il ricorso alla cd. “novazione causale” della donazione in compravendita mediante un successivo atto che, nelle intenzioni delle parti, consentirebbe di mutare la causa del contratto da gratuita ad onerosa lasciando inalterato l’effetto traslativo prodotto. Sembra però difficilmente superabile la constatazione che l’istituto evocato, la novazione appunto, non presenti nell’ipotesi de qua il necessario carattere estintivo-costitutivo che la denota in quanto istituto tradizionalmente collocato tra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, tanto che per sostenere la validità di un tale atto si arriva ad affermare l’esistenza di una sorta di novazione “trasformativa” che non estinguerebbe alcuna situazione giuridica già prodotta col perfezionamento della donazione e che si limiterebbe a modificarne la causa in compravendita. Oltre a non possedere, quindi, i caratteri essenziali della novazione, la tesi che ammette la novazione della donazione presenta l’ulteriore problema di voler incidere su un trasferimento di proprietà liberale già irrevocabilmente realizzato e quindi privo di situazioni giuridiche pendenti che giustificherebbero il ricorso ad un contratto modificativo (di secondo grado). Resta, pertanto, percorribile solo la strada del contratto di mutuo dissenso della donazione cui potrebbe seguire la stipula di un nuovo contratto di compravendita tra le stesse parti.

Note critiche in tema di novazione del contratto di donazione

ENRICO DAMIANI
2020-01-01

Abstract

Da alcuni anni ormai si sta diffondendo il ricorso alla cd. “novazione causale” della donazione in compravendita mediante un successivo atto che, nelle intenzioni delle parti, consentirebbe di mutare la causa del contratto da gratuita ad onerosa lasciando inalterato l’effetto traslativo prodotto. Sembra però difficilmente superabile la constatazione che l’istituto evocato, la novazione appunto, non presenti nell’ipotesi de qua il necessario carattere estintivo-costitutivo che la denota in quanto istituto tradizionalmente collocato tra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, tanto che per sostenere la validità di un tale atto si arriva ad affermare l’esistenza di una sorta di novazione “trasformativa” che non estinguerebbe alcuna situazione giuridica già prodotta col perfezionamento della donazione e che si limiterebbe a modificarne la causa in compravendita. Oltre a non possedere, quindi, i caratteri essenziali della novazione, la tesi che ammette la novazione della donazione presenta l’ulteriore problema di voler incidere su un trasferimento di proprietà liberale già irrevocabilmente realizzato e quindi privo di situazioni giuridiche pendenti che giustificherebbero il ricorso ad un contratto modificativo (di secondo grado). Resta, pertanto, percorribile solo la strada del contratto di mutuo dissenso della donazione cui potrebbe seguire la stipula di un nuovo contratto di compravendita tra le stesse parti.
2020
Giuffrè
Nazionale
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