The essay analyzes the Constitutional Court case-law on a traditional regulation of Tyrol Region (so called “Maso chiuso”/“Erbhof”), aimed at preserving the indivisibility of the agricultural units in the mountain territory. In particular, recently the Court declared unconstitutional the preference given by law to males in mortis causa succession proceeding. The rule, already repealed by the reform of the autonomous province adopted in 2001, was applicable in the case. According to the author, case-law confirms the legal favor for a special regulation, corresponding to the needs of the territorial minority, protected by majority interference; it is also an example of the complexity of the relationship between “fact” and “law” in legal interpretation: the social feelings – which in this case would have pre-eminence over positive law, because of the protection of pluralism – corresponds to the principle of gender equality imposed by positive law, both at Constitutional, international and local levels.

Il saggio analizza la giurisprudenza costituzionale sul maso chiuso, istituto tradizionale del Tirolo volto a preservare l’indivisibilità delle unità agricole nel territorio montano. La Corte costituzionale ha da ultimo scrutinato la legittimità della disciplina legislativa provinciale che prevedeva una preferenza per i maschi nella successione mortis causa. La disposizione, già abrogata dalla riforma adottata nel 2001, era applicabile al caso in giudizio. Secondo l’Autrice, la sentenza conferma il favore ordinamentale per un istituto speciale geograficamente circoscritto, corrispondente ai perduranti bisogni della minoranza territoriale, tutelati dalle ingerenze della maggioranza, esprimendo la tutela del pluralismo che connota lo Stato democratico. Essa costituisce anche un esempio della complessità del rapporto tra “fatto” e “diritto” nei processi interpretativi: il sentire sociale, che in questo caso avrebbe preminenza sul diritto positivo, corrisponde al principio di parità di genere fatto proprio dal diritto positivo, sia a livello costituzionale, sia dal legislatore provinciale, interprete della comunità locale.

Lo statuto del maso chiuso nella giurisprudenza costituzionale: un esempio della complessità della relazione tra “fatto” e “diritto” nel processo interpretativo della Costituzione

COSSIRI ANGELA
2018-01-01

Abstract

The essay analyzes the Constitutional Court case-law on a traditional regulation of Tyrol Region (so called “Maso chiuso”/“Erbhof”), aimed at preserving the indivisibility of the agricultural units in the mountain territory. In particular, recently the Court declared unconstitutional the preference given by law to males in mortis causa succession proceeding. The rule, already repealed by the reform of the autonomous province adopted in 2001, was applicable in the case. According to the author, case-law confirms the legal favor for a special regulation, corresponding to the needs of the territorial minority, protected by majority interference; it is also an example of the complexity of the relationship between “fact” and “law” in legal interpretation: the social feelings – which in this case would have pre-eminence over positive law, because of the protection of pluralism – corresponds to the principle of gender equality imposed by positive law, both at Constitutional, international and local levels.
2018
Franco Angeli
Il saggio analizza la giurisprudenza costituzionale sul maso chiuso, istituto tradizionale del Tirolo volto a preservare l’indivisibilità delle unità agricole nel territorio montano. La Corte costituzionale ha da ultimo scrutinato la legittimità della disciplina legislativa provinciale che prevedeva una preferenza per i maschi nella successione mortis causa. La disposizione, già abrogata dalla riforma adottata nel 2001, era applicabile al caso in giudizio. Secondo l’Autrice, la sentenza conferma il favore ordinamentale per un istituto speciale geograficamente circoscritto, corrispondente ai perduranti bisogni della minoranza territoriale, tutelati dalle ingerenze della maggioranza, esprimendo la tutela del pluralismo che connota lo Stato democratico. Essa costituisce anche un esempio della complessità del rapporto tra “fatto” e “diritto” nei processi interpretativi: il sentire sociale, che in questo caso avrebbe preminenza sul diritto positivo, corrisponde al principio di parità di genere fatto proprio dal diritto positivo, sia a livello costituzionale, sia dal legislatore provinciale, interprete della comunità locale.
Nazionale
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