L'articolo si focalizza anzitutto su un profilo dell'argomentazione della sentenza costituzionale n. 83 del 2019, che sembra recare una novità nel giudizio costituzionale: la previsione impugnata (che nega proiezione pluriennale al finanziamento di una voce di spesa) viene collocata nella situazione normativa in cui essa si pone; tale situazione normativa - oggetto di giudizio - non è tuttavia considerata nella sua fotografia statica, bensì come comprensiva dei precedenti normativi e dello ius superveniens, quindi nel suo sviluppo diacronico (par. 2). La novità riguarda dunque il ruolo inedito dello ius superveniens nel giudizio. Per giungere alla sua conclusione, la Corte dà rilievo: 1) alla peculiarità del momento del trasferimento di competenze quale «complessa fase di transizione», eccezionale e temporanea, che si è innescata con il riordino dei livelli di governo; 2) all'effettivo finanziamento del capitolo di spesa che afferisce alla tutela di un diritto fondamentale. Ricostruita la pronuncia in questi termini, ne deriva che le esigenze organizzative della programmazione proprie delle Regioni (ma non quelle del pieno soddisfacimento dei diritti fondamentali connessi) siano momentaneamente recessive, ove comunque il finanziamento risulti sempre effettivamente assicurato in modo da consentire l'effettiva erogazione dei servizi, a fronte di esigenze organizzative dello Stato che – in una fase di transizione – richiedano di rilevare il fabbisogno generale delle risorse, una volta che il passaggio sarà completato. Il caso così risolto dalla Corte potrebbe a prima vista apparire in contraddizione con il precedente costituito dalla sentenza costituzionale n. 275 del 2016. Tuttavia una lettura approfondita delle due pronunce consente di rilevare la perfetta coerenza della linea argomentativa, che conduce ad opposte conclusioni, in considerazione proprio della differenza delle due situazioni normative nel loro sviluppo temporale (par. 3). Al quadro consolidato (secondo cui nel trattamento giuridico del disabile confluisce un complesso di «valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» strettamente connessi con il principio personalista espresso nell’art. 2 Cost.), le due sentenze aggiungono un ulteriore tassello (par. 4): i servizi di supporto specialistico e strumentale, previsti dalla legge, sono garanzie indefettibili di effettività per il fondamentale diritto all’integrazione scolastica dei disabili e, quindi, sono parte del suo «nucleo essenziale» sottratto alla discrezionalità legislativa. Ne consegue il riconoscimento di un obbligo costituzionale di finanziamento stabile – e, in condizioni normali, programmato – del capitolo di spesa necessario ad assicurare queste prestazioni sociali.
Un capitolo di spesa costituzionalmente obbligatorio: i servizi per l'integrazione scolastica dei disabili
angela giuseppina cossiri
2019-01-01
Abstract
L'articolo si focalizza anzitutto su un profilo dell'argomentazione della sentenza costituzionale n. 83 del 2019, che sembra recare una novità nel giudizio costituzionale: la previsione impugnata (che nega proiezione pluriennale al finanziamento di una voce di spesa) viene collocata nella situazione normativa in cui essa si pone; tale situazione normativa - oggetto di giudizio - non è tuttavia considerata nella sua fotografia statica, bensì come comprensiva dei precedenti normativi e dello ius superveniens, quindi nel suo sviluppo diacronico (par. 2). La novità riguarda dunque il ruolo inedito dello ius superveniens nel giudizio. Per giungere alla sua conclusione, la Corte dà rilievo: 1) alla peculiarità del momento del trasferimento di competenze quale «complessa fase di transizione», eccezionale e temporanea, che si è innescata con il riordino dei livelli di governo; 2) all'effettivo finanziamento del capitolo di spesa che afferisce alla tutela di un diritto fondamentale. Ricostruita la pronuncia in questi termini, ne deriva che le esigenze organizzative della programmazione proprie delle Regioni (ma non quelle del pieno soddisfacimento dei diritti fondamentali connessi) siano momentaneamente recessive, ove comunque il finanziamento risulti sempre effettivamente assicurato in modo da consentire l'effettiva erogazione dei servizi, a fronte di esigenze organizzative dello Stato che – in una fase di transizione – richiedano di rilevare il fabbisogno generale delle risorse, una volta che il passaggio sarà completato. Il caso così risolto dalla Corte potrebbe a prima vista apparire in contraddizione con il precedente costituito dalla sentenza costituzionale n. 275 del 2016. Tuttavia una lettura approfondita delle due pronunce consente di rilevare la perfetta coerenza della linea argomentativa, che conduce ad opposte conclusioni, in considerazione proprio della differenza delle due situazioni normative nel loro sviluppo temporale (par. 3). Al quadro consolidato (secondo cui nel trattamento giuridico del disabile confluisce un complesso di «valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» strettamente connessi con il principio personalista espresso nell’art. 2 Cost.), le due sentenze aggiungono un ulteriore tassello (par. 4): i servizi di supporto specialistico e strumentale, previsti dalla legge, sono garanzie indefettibili di effettività per il fondamentale diritto all’integrazione scolastica dei disabili e, quindi, sono parte del suo «nucleo essenziale» sottratto alla discrezionalità legislativa. Ne consegue il riconoscimento di un obbligo costituzionale di finanziamento stabile – e, in condizioni normali, programmato – del capitolo di spesa necessario ad assicurare queste prestazioni sociali.File | Dimensione | Formato | |
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