In ambito di licenziamento disciplinare se il fatto contestato e poi accertato posto alla base del recesso è chiaramente previsto dal contratto collettivo applicato come punibile soltanto con una sanzione conservativa il giudice è tenuto all’applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 18, co. 4 della l. 20 maggio 1970 n. 300. Non è, invece, consentito al giudice, in presenza di una condotta che non rientri in una di quelle descritte dai contratti collettivi o dai codici disciplinari come punibili con la sola sanzione conservativa, applicare la medesima tutela operando una estensione interpretativa delle norme pattizie sul presupposto di un pari disvalore disciplinare.
Vincolatività del contratto collettivo, sua interpretazione e discrezionalità del giudice
Filippo Olivelli
2019-01-01
Abstract
In ambito di licenziamento disciplinare se il fatto contestato e poi accertato posto alla base del recesso è chiaramente previsto dal contratto collettivo applicato come punibile soltanto con una sanzione conservativa il giudice è tenuto all’applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 18, co. 4 della l. 20 maggio 1970 n. 300. Non è, invece, consentito al giudice, in presenza di una condotta che non rientri in una di quelle descritte dai contratti collettivi o dai codici disciplinari come punibili con la sola sanzione conservativa, applicare la medesima tutela operando una estensione interpretativa delle norme pattizie sul presupposto di un pari disvalore disciplinare.File | Dimensione | Formato | |
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