La sentenza n. 180 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato. La decisione interviene sul tema dei rapporti fra il diritto di libertà di prendere iniziative a tutela dei propri interessi da parte dell’avvocatura organizzata e l'inviolabilità della libertà personale protetto dalla riserva di legge assoluta (art. 13 Cost.). Il percorso seguito dalla Corte dà luogo a perplessità là dove finisce per mettere al centro del sindacato di legittimità non una norma legislativa ma la disciplina apprestata da una disposizione subprimaria (codice di autoregolamentazione). Particolarmente innovativo inoltre il principio per cui la sospensione del processo nel quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale non deve essere automaticamente disposta quando la stessa riguardi uno specifico momento o segmento processuale.

Astensione degli avvocati e libertà personale: brevi osservazioni su Corte cost. n. 180 del 2018

Tassi, a.
2018-01-01

Abstract

La sentenza n. 180 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato. La decisione interviene sul tema dei rapporti fra il diritto di libertà di prendere iniziative a tutela dei propri interessi da parte dell’avvocatura organizzata e l'inviolabilità della libertà personale protetto dalla riserva di legge assoluta (art. 13 Cost.). Il percorso seguito dalla Corte dà luogo a perplessità là dove finisce per mettere al centro del sindacato di legittimità non una norma legislativa ma la disciplina apprestata da una disposizione subprimaria (codice di autoregolamentazione). Particolarmente innovativo inoltre il principio per cui la sospensione del processo nel quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale non deve essere automaticamente disposta quando la stessa riguardi uno specifico momento o segmento processuale.
2018
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