Il controllo interno nelle società di capitali, oggetto dell’attività in particolare del collegio sindacale e delle società di revisione, contempla la costante verifica della corrispondenza della modalità di gestione della società ai principi di corretta amministrazione. A tale fine i componenti del collegio sindacale sono tenuti a vigilare anche sui fatti di gestione posti in essere precedentemente alla loro nomina e ad effettuare, quindi, un controllo “a ritroso” attraverso la consultazione delle relazioni della Funzione Audit dei periodi precedenti e ad attivarsi per segnalare alla Consob eventuali irregolarità riscontrate. Con la sentenza in commento (Cass., sez. II, 17 dicembre 2018, n. 32573) la Corte di Cassazione ha approfondito il tema dell’omesso o inadeguato esercizio dell’attività di controllo del collegio sindacale nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati e ha evidenziato il collegamento con i preposti al controllo interno, il dovere per i sindaci di informarsi in merito all’attività di vigilanza svolta nel periodo precedente alla loro nomina e l’obbligo di segnalazione alla Consob delle irregolarità riscontrate nell’esercizio dei loro poteri, anche con riguardo ad atti e fatti della società antecedenti alla loro nomina.

Attività di vigilanza del collegio sindacale nelle società con azioni quotate e doveri di segnalazione alla Consob. L’importanza dei controlli a ritroso

Miria Ricci
2018-01-01

Abstract

Il controllo interno nelle società di capitali, oggetto dell’attività in particolare del collegio sindacale e delle società di revisione, contempla la costante verifica della corrispondenza della modalità di gestione della società ai principi di corretta amministrazione. A tale fine i componenti del collegio sindacale sono tenuti a vigilare anche sui fatti di gestione posti in essere precedentemente alla loro nomina e ad effettuare, quindi, un controllo “a ritroso” attraverso la consultazione delle relazioni della Funzione Audit dei periodi precedenti e ad attivarsi per segnalare alla Consob eventuali irregolarità riscontrate. Con la sentenza in commento (Cass., sez. II, 17 dicembre 2018, n. 32573) la Corte di Cassazione ha approfondito il tema dell’omesso o inadeguato esercizio dell’attività di controllo del collegio sindacale nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati e ha evidenziato il collegamento con i preposti al controllo interno, il dovere per i sindaci di informarsi in merito all’attività di vigilanza svolta nel periodo precedente alla loro nomina e l’obbligo di segnalazione alla Consob delle irregolarità riscontrate nell’esercizio dei loro poteri, anche con riguardo ad atti e fatti della società antecedenti alla loro nomina.
2018
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Nazionale
www.ibattellidelreno.it
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