La tesi affronta la problematica questione della protezione della proprietà intellettuale nell’ambito dei contratti di shipbuilding. Il lavoro, il cui punto di partenza è quello pratico dei soggetti coinvolti nel mercato dello shipbuilding, si apre con un’analisi del mercato di riferimento e dei template o sample utilizzati dai costrutti navali e dagli armatori. Una volta analizzati questi strumenti, si sostiene erroneamente confusi con la lex mercatoria, si procede a confrontare la natura del contratto di costruzione nell’ordinamento inglese, contratto di compravendita, e nell’ordinamento italiano, contratto d’appalto. Tuttavia, la tesi, tenendo conto delle novità giurisprudenziali inglesi ed italiane, riferisce delle novità della giurisprudenza inglese che ha iniziato ad applicare al contratto di costruzione navale alcuni principi di construction law di quella italiana che riconosce nella qualificazione del contratto una primaria importanza all’autonomia dei privati. La seconda parte si apre con la ricostruzione generale degli strumenti pubblici a protezione delle proprietà intellettuale. Tra questi il design viene preso come oggetto principale per diversi motivi: l’esistenza di un titolo europeo, l’importanza del design nell’ambito del mercato dei mega yacht e l’attenzione rivolta dalla giurisprudenza, sopratutto inglese, al design in riferimento alla qualificazione del contratto di costruzione navale. Si prosegue con un analisi dei metodi di protezione del design. Partendo dal Regolamento n. 6/2002 si arriva alla protezione contrattuale, proposta dai contratti attualmente utilizzati, passando per la protezione dei modelli e disegni nazionali, la protezione attraverso il diritto d’autore ed attraverso le norme sulla concorrenza sleale. In ultimo, le evidenza emerse sulla protezione, pubblica e privata, del design si applicano al settore specifico dei contratti di costruzione navale.Si conclude notando che la protezione contrattuale del design può essere incrementata utilizzando due istituti. Il primo di matrice internazionale privatistica, il depeçage attraverso cui si potrebbe applicare alle clausole contrattuali inerenti la proprietà intellettuale un diritto diverso da quello scelto dalle parti per regolare il contratto che solitamente è quello inglese. Il secondo, più utilizzato nei contratti internazionali, è una post contractual obbligation ossia una clausole, qui inerente la proprietà intellettuale, che sopravvive all’adempimento dell’obbligazione principale. Al fine di superare un eventuale giudizio di legalità la clausola non deve creare dei diritti diversi o maggiori rispetto a quelli creati dall’ordinamento, si veda la discussione riguardo le clausole di not to compete superiore ai cinque anni regolate dalla legge italiana, in tal senso, si propone, di utilizzare come parametro della legalità della clausola il Regolamento n. 6/2002 e quindi prevedere una protezione del design estendibile, per quello che le parti hanno contrattualmente identificato come design, ai 25 anni previsti dal Regolamento Europeo.

THE DESIGN PROTECTION IN SHIPBUILDING SECTOR: EUROPEAN UNION REGULATION N. 6/2002 AND CONTRACTUAL PROTECTION

CIMAROSSA, Claudio
2018-01-01

Abstract

La tesi affronta la problematica questione della protezione della proprietà intellettuale nell’ambito dei contratti di shipbuilding. Il lavoro, il cui punto di partenza è quello pratico dei soggetti coinvolti nel mercato dello shipbuilding, si apre con un’analisi del mercato di riferimento e dei template o sample utilizzati dai costrutti navali e dagli armatori. Una volta analizzati questi strumenti, si sostiene erroneamente confusi con la lex mercatoria, si procede a confrontare la natura del contratto di costruzione nell’ordinamento inglese, contratto di compravendita, e nell’ordinamento italiano, contratto d’appalto. Tuttavia, la tesi, tenendo conto delle novità giurisprudenziali inglesi ed italiane, riferisce delle novità della giurisprudenza inglese che ha iniziato ad applicare al contratto di costruzione navale alcuni principi di construction law di quella italiana che riconosce nella qualificazione del contratto una primaria importanza all’autonomia dei privati. La seconda parte si apre con la ricostruzione generale degli strumenti pubblici a protezione delle proprietà intellettuale. Tra questi il design viene preso come oggetto principale per diversi motivi: l’esistenza di un titolo europeo, l’importanza del design nell’ambito del mercato dei mega yacht e l’attenzione rivolta dalla giurisprudenza, sopratutto inglese, al design in riferimento alla qualificazione del contratto di costruzione navale. Si prosegue con un analisi dei metodi di protezione del design. Partendo dal Regolamento n. 6/2002 si arriva alla protezione contrattuale, proposta dai contratti attualmente utilizzati, passando per la protezione dei modelli e disegni nazionali, la protezione attraverso il diritto d’autore ed attraverso le norme sulla concorrenza sleale. In ultimo, le evidenza emerse sulla protezione, pubblica e privata, del design si applicano al settore specifico dei contratti di costruzione navale.Si conclude notando che la protezione contrattuale del design può essere incrementata utilizzando due istituti. Il primo di matrice internazionale privatistica, il depeçage attraverso cui si potrebbe applicare alle clausole contrattuali inerenti la proprietà intellettuale un diritto diverso da quello scelto dalle parti per regolare il contratto che solitamente è quello inglese. Il secondo, più utilizzato nei contratti internazionali, è una post contractual obbligation ossia una clausole, qui inerente la proprietà intellettuale, che sopravvive all’adempimento dell’obbligazione principale. Al fine di superare un eventuale giudizio di legalità la clausola non deve creare dei diritti diversi o maggiori rispetto a quelli creati dall’ordinamento, si veda la discussione riguardo le clausole di not to compete superiore ai cinque anni regolate dalla legge italiana, in tal senso, si propone, di utilizzare come parametro della legalità della clausola il Regolamento n. 6/2002 e quindi prevedere una protezione del design estendibile, per quello che le parti hanno contrattualmente identificato come design, ai 25 anni previsti dal Regolamento Europeo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/250135
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