A proposito della legittimità costituzionale del meccanismo preclusivo per l'accesso ai benefici penitenziari contenuto nell'art. 58-quater commi 1-3 ord. penit. che prevede, per la durata di tre anni, un inderogabile divieto di accesso al lavoro all’esterno, ai permessi premio, alle misure alternative dell’affidamento in prova “rieducativo” (art. 47 ord. penit.), della detenzione domiciliare e della semilibertà per il condannato che «sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale» o nei cui confronti sia «stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47-ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma». La questione è stata portata all'attenzione dei giudici della Consulta e sulla scorta di una oramai consolidata giurisprudenza costituzionale volta a censurare meccanismi preclusivi della legge penitenziaria per l’accesso a misure di favore costruiti ricorrendo a presunzioni assolute, in contrasto col principio rieducativo consacrato nell’art. 27 comma 3 Cost., quasi certamente si arriverà ad una nuova declaratoria di incostituzionalità.
Preclusioni assolute ex art. 58-quater ord. pen. e detenzione domiciliare speciale: verso una nuova declaratoria di incostituzionalità?
Lina Caraceni
2018-01-01
Abstract
A proposito della legittimità costituzionale del meccanismo preclusivo per l'accesso ai benefici penitenziari contenuto nell'art. 58-quater commi 1-3 ord. penit. che prevede, per la durata di tre anni, un inderogabile divieto di accesso al lavoro all’esterno, ai permessi premio, alle misure alternative dell’affidamento in prova “rieducativo” (art. 47 ord. penit.), della detenzione domiciliare e della semilibertà per il condannato che «sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale» o nei cui confronti sia «stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47-ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma». La questione è stata portata all'attenzione dei giudici della Consulta e sulla scorta di una oramai consolidata giurisprudenza costituzionale volta a censurare meccanismi preclusivi della legge penitenziaria per l’accesso a misure di favore costruiti ricorrendo a presunzioni assolute, in contrasto col principio rieducativo consacrato nell’art. 27 comma 3 Cost., quasi certamente si arriverà ad una nuova declaratoria di incostituzionalità.File | Dimensione | Formato | |
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