L’ennesima riscrittura della disciplina del giudizio abbreviato operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 è stata attuata, da un lato, codificando quelle esegesi giurisprudenziali, ampiamente consolidate, che in questi anni hanno definito la portata applicativa del rito; dall’altro, introducendo disposizioni che mirano ad incentivarne il ricorso, nell’ottica di promuovere un sistema di giustizia più efficiente ed assicurare così una durata ragionevole del processo (è questo il leitmotiv dell’intera riforma). Gli interventi si sono concentrati quasi esclusivamente sull’art. 438 Cpp e sulle regole di accesso al rito, con la riscrittura del co. 4 e l’aggiunta dei co. 5-bis e 6-bis; un’unica interpolazione ha interessato l’art. 442 c.p.p. (a proposito dell’entità dello sconto di pena per le contravvenzioni); per il resto, si tratta di interventi di raccordo delle modifiche introdotte con i casi di giudizio abbreviato “atipico” (trasformazione dei giudizi direttissimo, immediato e procedimento per decreto). La tecnica legislativa impiegata non si dimostra sempre all’altezza: pecca in termini di conformità agli scopi perseguiti; crea ulteriori incertezze interpretative e, da ultimo, mostra qualche cedimento sotto il profilo sistematico, nella rispondenza a taluni princìpi cardine che reggono l’impalcatura del codice di rito penale.
La legge 103/2017 e i significativi ritocchi alla disciplina del giudizio abbreviato
Lina Caraceni
2018-01-01
Abstract
L’ennesima riscrittura della disciplina del giudizio abbreviato operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 è stata attuata, da un lato, codificando quelle esegesi giurisprudenziali, ampiamente consolidate, che in questi anni hanno definito la portata applicativa del rito; dall’altro, introducendo disposizioni che mirano ad incentivarne il ricorso, nell’ottica di promuovere un sistema di giustizia più efficiente ed assicurare così una durata ragionevole del processo (è questo il leitmotiv dell’intera riforma). Gli interventi si sono concentrati quasi esclusivamente sull’art. 438 Cpp e sulle regole di accesso al rito, con la riscrittura del co. 4 e l’aggiunta dei co. 5-bis e 6-bis; un’unica interpolazione ha interessato l’art. 442 c.p.p. (a proposito dell’entità dello sconto di pena per le contravvenzioni); per il resto, si tratta di interventi di raccordo delle modifiche introdotte con i casi di giudizio abbreviato “atipico” (trasformazione dei giudizi direttissimo, immediato e procedimento per decreto). La tecnica legislativa impiegata non si dimostra sempre all’altezza: pecca in termini di conformità agli scopi perseguiti; crea ulteriori incertezze interpretative e, da ultimo, mostra qualche cedimento sotto il profilo sistematico, nella rispondenza a taluni princìpi cardine che reggono l’impalcatura del codice di rito penale.File | Dimensione | Formato | |
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