Prendendo lo spunto da una recente monografia sull’obbligazione svolta in una prospettiva dichiaratamente giuspositivistica, si evidenzia l’erroneità della pretesa di separare il fenomeno giuridico dalle ragioni etico-politiche che ne costituiscono il fondamento storico e la giustificazione, non tenendosi in tal modo adeguatamente conto che le Costituzioni contemporanee hanno modificato la struttura dell’ordinamento giuridico, collocando al vertice della gerarchia delle fonti princípi la cui interpretazione ai fini applicativi richiede necessariamente valutazioni in senso lato morali. Alla luce del primato della Costituzione si sostiene,quindi, l’esigenza di adottare un metodo interpretativo che, superando la logica sillogistica, desuma sempre dai princípi costituzionali, in concorso o no con le disposizioni gerarchicamente sotto-ordinate, la regola da applicare al caso concreto. Impostazione che, in riferimento alla disciplina dell’obbligazione, induce a dare la massima espansione alla clausola generale di correttezza (art. 1175 c.c.), considerandola, in particolare, idonea a giustificare la teorizzazione della responsabilità da contatto sociale.
A proposito di un recente contributo in tema di obbligazioni
Francesco Prosperi
2017-01-01
Abstract
Prendendo lo spunto da una recente monografia sull’obbligazione svolta in una prospettiva dichiaratamente giuspositivistica, si evidenzia l’erroneità della pretesa di separare il fenomeno giuridico dalle ragioni etico-politiche che ne costituiscono il fondamento storico e la giustificazione, non tenendosi in tal modo adeguatamente conto che le Costituzioni contemporanee hanno modificato la struttura dell’ordinamento giuridico, collocando al vertice della gerarchia delle fonti princípi la cui interpretazione ai fini applicativi richiede necessariamente valutazioni in senso lato morali. Alla luce del primato della Costituzione si sostiene,quindi, l’esigenza di adottare un metodo interpretativo che, superando la logica sillogistica, desuma sempre dai princípi costituzionali, in concorso o no con le disposizioni gerarchicamente sotto-ordinate, la regola da applicare al caso concreto. Impostazione che, in riferimento alla disciplina dell’obbligazione, induce a dare la massima espansione alla clausola generale di correttezza (art. 1175 c.c.), considerandola, in particolare, idonea a giustificare la teorizzazione della responsabilità da contatto sociale.File | Dimensione | Formato | |
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