Il presente lavoro prende in considerazione i poteri del giudice in tema di prova nella fase dibattimentale soffermandosi in maniera particolare sugli aspetti problematici di cui agli artt. artt. 506 e 508 c.p.p. e sull’esame congiunto di tali disposizioni con l’art. 507 c.p.p. Per meglio comprendere i poteri ex officio del giudice, è, infatti, necessario analizzare l’ambito di applicazione dell’art. 507 c.p.p. coordinandolo con quello di cui all’art. 506 c.p.p. che ne costituisce il logico antecedente. L’azione sinergica delle due norme delinea una sorta di gradualità e di progressione nell’ambito dell’esercizio dei poteri del giudice in ordine all’integrazione della prova. Diversamente dall’art. 507 c.p.p., da sempre al centro di ampi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali, l’art. 506 c.p.p. non pare, però, aver generato altrettanto interesse, benché si tratti di una norma significativa che, se ben valorizzata, potrebbe contenere l’utilizzo dei poteri di cui all’art. 507 c.p.p. Nel presente articolo l’attenzione viene dunque focalizzata su questa disposizione, affrontando tutte le peculiarità, le problematiche e i dubbi interpretativi proprio al fine di farne emergere le potenzialità applicative.
Dibattimento penale e poteri del giudice sulla prova
BOSCO, Valeria
2017-01-01
Abstract
Il presente lavoro prende in considerazione i poteri del giudice in tema di prova nella fase dibattimentale soffermandosi in maniera particolare sugli aspetti problematici di cui agli artt. artt. 506 e 508 c.p.p. e sull’esame congiunto di tali disposizioni con l’art. 507 c.p.p. Per meglio comprendere i poteri ex officio del giudice, è, infatti, necessario analizzare l’ambito di applicazione dell’art. 507 c.p.p. coordinandolo con quello di cui all’art. 506 c.p.p. che ne costituisce il logico antecedente. L’azione sinergica delle due norme delinea una sorta di gradualità e di progressione nell’ambito dell’esercizio dei poteri del giudice in ordine all’integrazione della prova. Diversamente dall’art. 507 c.p.p., da sempre al centro di ampi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali, l’art. 506 c.p.p. non pare, però, aver generato altrettanto interesse, benché si tratti di una norma significativa che, se ben valorizzata, potrebbe contenere l’utilizzo dei poteri di cui all’art. 507 c.p.p. Nel presente articolo l’attenzione viene dunque focalizzata su questa disposizione, affrontando tutte le peculiarità, le problematiche e i dubbi interpretativi proprio al fine di farne emergere le potenzialità applicative.File | Dimensione | Formato | |
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