In the judgment no. 1/2014, the Constitutional Court stated the illegality of certain provisions of the national electoral law and gave evidence on the correct formation of the relationship between citizens and political representatives. According to the proposed interpretation, the electoral system should allow voters to choose their representatives in an effective and direct way. The aim of the article is to illustrate the implications of this constitutional requirement, specifying how it could limit the discretion of the legislator in drafting new electoral laws.

Come rilevato in letteratura, con la sentenza 1/2014 la Corte costituzionale, tra l'altro, ha dichiarato illegittima la lista “bloccata” non astrattamente considerata, bensì per gli effetti che questa modalità di voto ha prodotto nella situazione normativa data. Secondo l'ipotesi interpretativa proposta in questo saggio, sembra emergere anche un ulteriore rilevante elemento rimasto non esplorato: la necessità costituzionale di un rapporto qualificato tra candidati e collegio nel momento elettorale. Se il rappresentante politico, una volta assunte le vesti di membro del Parlamento, «rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», nel momento dell'elezione - precedente e presupposto a questo stadio - il candidato dovrebbe essere scelto come rappresentante politico dalla porzione di corpo elettorale alla quale si propone. In altri termini, dall'argomentazione della Corte potrebbe emergere una nuova teoria, secondo la quale sarebbe necessario che il rapporto di rappresentanza politica si costituisca correttamente, in condizioni che garantiscano una libera scelta, secondo una concezione sostanzialistica e oggettiva del principio di cui al secondo comma dell’art. 48 Cost. La libertà di scelta, secondo la Corte, deve essere 1) "effettiva" e 2) "diretta". 1) La libertà è effettiva se effettiva è la conoscibilità dei candidati agli elettori. Ne consegue che risulta imposta – in quanto costituzionalmente necessaria – la parcellizzazione del territorio in una pluralità di collegi elettorali di dimensioni ridotte. 2) In secondo luogo, prima di affrancarsi dal “territorio”e diventare libera da ogni mandato particolare, la rappresentanza politica deve costituirsi attraverso una scelta "diretta" degli elettori, priva di intermediazioni, in modo da garantire nella sostanza il suffragio diretto e il principio democratico di cui esso è espressione. Accogliendo questa interpretazione, sembrerebbe emergere un significativo elemento di novità, in un contesto in cui tradizionalmente l’esigenza di legare la rappresentanza politica al “territorio” è passata in secondo piano rispetto al preminente principio di rappresentanza nazionale senza vincoli di mandato. La tesi proposta potrebbe avere implicazioni rilevanti in prospettiva de iure condendo, evidenziando un vincolo costituzionale per il legislatore che intendesse intervenire in materia elettorale nel livello nazionale (par. 3).

La costituzione del rapporto di rappresentanza politica nazionale tra discrezionalità legislativa e vincoli costituzionali

COSSIRI, ANGELA GIUSEPPINA
2017-01-01

Abstract

In the judgment no. 1/2014, the Constitutional Court stated the illegality of certain provisions of the national electoral law and gave evidence on the correct formation of the relationship between citizens and political representatives. According to the proposed interpretation, the electoral system should allow voters to choose their representatives in an effective and direct way. The aim of the article is to illustrate the implications of this constitutional requirement, specifying how it could limit the discretion of the legislator in drafting new electoral laws.
2017
Associazione italiana dei costituzionalisti
Come rilevato in letteratura, con la sentenza 1/2014 la Corte costituzionale, tra l'altro, ha dichiarato illegittima la lista “bloccata” non astrattamente considerata, bensì per gli effetti che questa modalità di voto ha prodotto nella situazione normativa data. Secondo l'ipotesi interpretativa proposta in questo saggio, sembra emergere anche un ulteriore rilevante elemento rimasto non esplorato: la necessità costituzionale di un rapporto qualificato tra candidati e collegio nel momento elettorale. Se il rappresentante politico, una volta assunte le vesti di membro del Parlamento, «rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», nel momento dell'elezione - precedente e presupposto a questo stadio - il candidato dovrebbe essere scelto come rappresentante politico dalla porzione di corpo elettorale alla quale si propone. In altri termini, dall'argomentazione della Corte potrebbe emergere una nuova teoria, secondo la quale sarebbe necessario che il rapporto di rappresentanza politica si costituisca correttamente, in condizioni che garantiscano una libera scelta, secondo una concezione sostanzialistica e oggettiva del principio di cui al secondo comma dell’art. 48 Cost. La libertà di scelta, secondo la Corte, deve essere 1) "effettiva" e 2) "diretta". 1) La libertà è effettiva se effettiva è la conoscibilità dei candidati agli elettori. Ne consegue che risulta imposta – in quanto costituzionalmente necessaria – la parcellizzazione del territorio in una pluralità di collegi elettorali di dimensioni ridotte. 2) In secondo luogo, prima di affrancarsi dal “territorio”e diventare libera da ogni mandato particolare, la rappresentanza politica deve costituirsi attraverso una scelta "diretta" degli elettori, priva di intermediazioni, in modo da garantire nella sostanza il suffragio diretto e il principio democratico di cui esso è espressione. Accogliendo questa interpretazione, sembrerebbe emergere un significativo elemento di novità, in un contesto in cui tradizionalmente l’esigenza di legare la rappresentanza politica al “territorio” è passata in secondo piano rispetto al preminente principio di rappresentanza nazionale senza vincoli di mandato. La tesi proposta potrebbe avere implicazioni rilevanti in prospettiva de iure condendo, evidenziando un vincolo costituzionale per il legislatore che intendesse intervenire in materia elettorale nel livello nazionale (par. 3).
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