Il lavoro trae spunto da una ordinanza della Corte d'Appello de L'Aquila per esaminare la disciplina relativa all'esecuzione di provvedimenti conservativi nell'ambito del Regolamento "Bruxelles I". In esso si afferma che in pendenza del termine di cui all’art. 43, par. 5, del reg. CE n. 44/2001 per proporre opposizione e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, è consentita l’esecuzione di provvedimenti cautelari di natura conservativa sui beni della parte soccombente nel giudizio straniero sulla base della sola dichiarazione di esecutività della decisione, in assenza di qualsivoglia accertamento circa i presupposti richiesti dalla lex fori.
I provvedimenti conservativi in funzione dell’esecuzione di una sentenza straniera secondo il regolamento “Bruxelles I”
SALVADEGO, Laura
2012-01-01
Abstract
Il lavoro trae spunto da una ordinanza della Corte d'Appello de L'Aquila per esaminare la disciplina relativa all'esecuzione di provvedimenti conservativi nell'ambito del Regolamento "Bruxelles I". In esso si afferma che in pendenza del termine di cui all’art. 43, par. 5, del reg. CE n. 44/2001 per proporre opposizione e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, è consentita l’esecuzione di provvedimenti cautelari di natura conservativa sui beni della parte soccombente nel giudizio straniero sulla base della sola dichiarazione di esecutività della decisione, in assenza di qualsivoglia accertamento circa i presupposti richiesti dalla lex fori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.