L’articolo affronta il tema delle criticità che negli ultimi anni si sono manifestate nel processo amministrativo con riferimento alla notificazione del ricorso introduttivo a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Viene in primo luogo ricostruito il complesso quadro normativo che regola tale istituto a partire dal decreto sviluppo del 2012. Si affrontano poi tre fondamentali questioni: la questione dell’applicazione dell’art. 52 c.p.a. che sembra porre come condizione di validità della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo via PEC l’autorizzazione del Presidente, richiamando la giurisprudenza anche assai recente sul punto; la questione dell’approvazione di norme tecniche sul processo amministrativo telematico di recente emanate (d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40); la questione dell’individuazione di un indirizzo valido (e sicuro) a cui notificare. In particolare quest’ultima questione per l’A. costituisce la chiave per dare un senso alla norma di cui all’art. 52 c.p.a. richiedendosi l’autorizzazione del Presidente ove il domicilio digitale non sia inserito in pubblici elenchi. Vi sono poi alcuni spunti ricostruttivi relativamente ai rapporti tra processo civile e processo amministrativo evidenziando che l’autonomia o autosufficienza del secondo ha prodotto una duplicazione di discipline su istituti generali e conflitti giurisprudenziali, come quelli sulla notificazione, che forse si sarebbero potuti evitare.
La notificazione diretta del ricorso giurisdizionale via posta elettronica certificata (PEC) tra autonomia ed eteroreferenzialità del processo amministrativo
DE LEONARDIS, FRANCESCO
2016-01-01
Abstract
L’articolo affronta il tema delle criticità che negli ultimi anni si sono manifestate nel processo amministrativo con riferimento alla notificazione del ricorso introduttivo a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Viene in primo luogo ricostruito il complesso quadro normativo che regola tale istituto a partire dal decreto sviluppo del 2012. Si affrontano poi tre fondamentali questioni: la questione dell’applicazione dell’art. 52 c.p.a. che sembra porre come condizione di validità della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo via PEC l’autorizzazione del Presidente, richiamando la giurisprudenza anche assai recente sul punto; la questione dell’approvazione di norme tecniche sul processo amministrativo telematico di recente emanate (d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40); la questione dell’individuazione di un indirizzo valido (e sicuro) a cui notificare. In particolare quest’ultima questione per l’A. costituisce la chiave per dare un senso alla norma di cui all’art. 52 c.p.a. richiedendosi l’autorizzazione del Presidente ove il domicilio digitale non sia inserito in pubblici elenchi. Vi sono poi alcuni spunti ricostruttivi relativamente ai rapporti tra processo civile e processo amministrativo evidenziando che l’autonomia o autosufficienza del secondo ha prodotto una duplicazione di discipline su istituti generali e conflitti giurisprudenziali, come quelli sulla notificazione, che forse si sarebbero potuti evitare.File | Dimensione | Formato | |
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